Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3274 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3274 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASANO FABRIZIO N. IL 19/03/1988
avverso l’ordinanza n. 303/2013 GIP TRIBUNALE di MARSALA, del
23/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor v .;

Data Udienza: 12/12/2013

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)41 GIP presso il Tribunale di Marsala , con ordinanza del 23.01.2013 ,
convalidava l’arresto nella quasi flagranza ed applicava la misura cautelare degli
arresti domiciliari nei confronti di :
CASANO FABRIZIO
perché indagato, del reato ex artt. 99, 56, 628/co. 1, 2, 3 – 61 n.5 e 10 CP
-per avere compiuto atti, consistiti nel tentativo di forzare l’inferriata della finestra,
idonei e diretti in modo non equivoco a sottrarre beni mobili custoditi all’interno
dell’attività commerciale di barbiere di Marino Mariano, evento non realizzatosi
per il sopravvenire del Brigadiere Capo Agliano e del Carabiniere Scelto Stramaglia
che gli intimavano di fermarsi, al che l’indagato adoperava contro gli stessi minaccia
e violenza per procurare a sé l’impunità ;
2.0)-Avverso tale decisione , ricorre
difensore di fiducia, deducendo:

per cassazione l’indagato a mezzo del

MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
-Il ricorrente censura la decisione impugnata per:
2.1)-Violazione di legge avendo ritenuto erroneamente che il fatto andava
inquadrato nell’ambito del reato ex art. 628 CP mentre, al contrario, la condotta
andava qualificata come furto tentato non procedibile per difetto di querela;
CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0)-1 motivi di ricorso sono totalmente infondati.
3.1)-Le doglianze mosse dal ricorrente non tengono conto della giurisprudenza
costantemente affermata da questa Corte di legittimità e da ultimo ribadita dalla
Cassazione penale, Sez. Un., 19/04/2012, n. 34952 per cui è configurabile il
tentativo di rapina, e non invece il concorso tra il tentativo di furto con un reato di
violenza o minaccia, nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei diretti in
modo non equivoco alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per
fatti indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per procurare a sé o
ad altri l’impunità.
3.2)-L’assunto del ricorrente, che riconduce la condotta ascritta nell’ambito del
tentativo furto, non tiene conto del principio ora richiamato ;
al riguardo, si è affermato che il requisito della violenza o minaccia che caratterizza
il delitto di rapina segna la differenza rispetto al momento consumativo del reato di
furto;
mentre, infatti, con riferimento al furto, finchè la cosa non sia uscita dalla sfera di
sorveglianza del possessore questi è ancora in grado di recuperarla, così facendo
degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo, al contrario, nella

1

Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto
del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

3.3)-Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso , l’ imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità— al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
della somma di E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di E 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio , il 12.12.2013
Il Consigliere Esterisoré
Dott. Domenico Gentile

Il Pt
ente
Dott p ondo Libero Carmenini

41 t

i

rapina, la modalità violenta o minacciosa dell’azione non lascia alla vittima alcuna
possibilità di esercitare la sorveglianza sulla res.
-In considerazione della successione “invertita” delle due condotte di aggressione al
patrimonio e alla persona che caratterizza la rapina impropria, il legislatore, al fine di
mantenere equiparate le due fattispecie criminose del primo e del secondo comma
dell’art. 628 cod. pen., non richiede il vero e proprio impossessamento della cosa da
parte dell’agente, ritenendo sufficiente per la consumazione la sola sottrazione ed
altresì sufficiente per il tentativo i soli atti idonei diretti in modo non equivoco a
sottrarre la cosa altrui, atti che sono di tutta evidenza sussistenti nel caso di cui al
presente procedimento, come correttamente ritenuto dal Gip nella sua ordinanm

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