Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32739 del 16/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32739 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
GUARDAVASCIO RICCARDO N. IL 25/09/1962
avverso la sentenza n. 69/2010 GIUDICE DI PACE di CASSINO, del
14/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere
Dott. FERDINANDO LIGNOLA
. .

Udito, pe la parte civile, l’Avv
Udit •i ifensor Avv.

Data Udienza: 16/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pietro Gaeta, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

la sentenza del Giudice di pace di Cassino del 14 gennaio 2013, con la
quale il giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Guardavascio Riccardo, per essere i reati di lesioni lievissime e minaccia
contestati all’imputato estinti per intervenuta remissione tacita di querela.
2. Lamenta il Procuratore Generale erronea applicazione dell’articolo 152
del codice penale, nella parte in cui contempla la possibilità di una
remissione tacita di querela.
3. In particolare il Giudice di pace avrebbe errato, ritenendo che configuri
un’ipotesi di remissione tacita di querela la mancata comparizione della
persona offesa all’udienza dibattimentale, in caso di previo avvertimento in
merito alle conseguenze di tale condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato; le Sezioni Unite penali di questa Corte, con sentenza
n. 46088 del 30/10/2008 (dep. 15/12/2008, Viele, Rv. 241357), risolvendo
un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che al di fuori dell’ipotesi
espressamente disciplinata dagli articoli 21, 28 e 30 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, non è possibile configurare una ipotesi di
remissione tacita della querela, in caso di omessa comparizione all’udienza
del querelante, nonostante l’avvertimento che siffatto comportamento sarà
interpretato come volontà di remissione.
2. Com’è noto, infatti, l’art. 152, comma 2, cod. pen., dopo aver premesso
che “la remissione è processuale o extraprocessuale”,

dispone che “la

remissione extraprocessuale è espressa o tacita” e che “vi è remissione
tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di
persistere nella querela”. È, quindi, evidente che deve trattarsi di “fatti”,
cioè di comportamenti che rilevano nel mondo esterno, che, come

2

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ricorre contro

opportunamente precisa la sentenza delle S.U. innanzi richiamata, “non
rimangano confinati nel limbo di eventuali stati d’animo, di meri
orientamenti eventualmente internamente programmati”.
3. Può poi aggiungersi che la natura extraprocessuale della remissione
implica che essa non può consistere in atti o comportamenti

“nel

all’esterno di tale procedimento.
4,. Il richiamato orientamento delle Sezioni Unite è fatto proprio anche
dalle Sezioni semplici, che lo hanno più volte richiamato (si veda, tra le
molte pubblicate, Sez. 6, n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi, Rv. 247014;
Sez. 4, n. 18187 del 28/03/2013, De Luca, Rv. 255231), precisando che in
proposito non rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale
non può tradursi nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti,
non ancorati a specifiche disposizioni di legge.
5. Nel caso che occupa, l’imputato è stato tratto a giudizio con decreto di
citazione emesso dal P.M., sicché si è fuori del campo di applicazione
dell’istituto della rimessione disciplinato dall’art. 28, co. 3 d.lgs. n.
274/2000.
6. La sentenza impugnata, che non ha tenuto in nessun conto il precedente
specifico delle Sezioni unite, evocando un precedente di diverso segno
estremamente datato, deve pertanto essere annullata, con rinvio per
nuovo esame al giudice di pace di Cassino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di
pace di Cassino.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2014
Il consigliere estensore

procedimento” di cui trattasi, dovendo appunto essersi concretizzati

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