Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32739 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32739 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDELHAK MOHAMED BEN SAAD N. IL 01/03/1979
avverso la sentenza n. 4213/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TRIESTE, del 11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Giudice per le indagini preliminari di Trieste, con sentenza

dell’11/5/2012, applicava a Abdelhak Mohanned Ben Saad la pena di anni uno e
mesi otto di reclusione ed euro 40.000 di multa, con sospensione condizionale
della pena, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12 comma 3,
lett. a) ed e) e 3 ter lett. d) D. L.vo 286 del 1998, disponendo la confisca del
veicolo in sequestro, ritenuta obbligatoria e non essendo stata dimostrata

2. Ricorre per cassazione il difensore di Abdelhak Mohamed, deducendo
omessa motivazione con riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen..
In un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 12 comma 4
ter D. L.vo 286 del 1998 in relazione alla confisca dell’autovettura, di proprietà di
Ouhibi Saoussen, che l’aveva prestata al ricorrente. Il ricorrente contesta la
sussistenza di un onere di diligenza della proprietaria, che deve solo dimostrare
di essere estranea al reato.

Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085); in ogni caso la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011 dep. 03/08/2011, Hallulli e altro, Rv. 250902)

Nel caso di specie la motivazione è ampia e rispetta i requisiti sopra
evidenziati.

Il ricorrente non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso la confisca

2

l’estraneità dal reato del suo proprietario, non imputato.

del veicolo, di proprietà di altra persona.
In effetti, il non proprietario non ha interesse ad impugnare tale
provvedimento, con la conseguenza che sono violati l’art. 568, comma 4 e 591,
comma 1, lett. a) cod. proc. pen.; né il difensore del ricorrente agisce anche per
la proprietaria, non avendo documentato, né prospettato, di essere munito di
procura speciale dalla stessa conferitagli.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in

pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Pr idente

forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al

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