Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32738 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32738 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FILIPI KLAUDJA N. IL 24/02/1980
avverso la sentenza n. 21/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza
del 12/1/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano che aveva
condannato Filipi Klaudja alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui
all’art. 2 legge 1423 del 1956, per avere fatto ritorno a Bolzano in violazione del
foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti del Questore di Bolzano.
La Corte respingeva i motivi di appello concernenti l’eccessività della pena e
la mancata concessione delle attenuanti generiche, osservando che i precedenti
generiche e rilevando che la difesa non aveva indicato una specifica ragione che
dimostrasse la mancanza di pericolosità sociale. Il Giudice di primo grado aveva
fatto buon uso dei criteri dell’art. 133 cod. pen..
2. Ricorre per cassazione Klaudja Filipi, deducendo la mancanza e manifesta
illogicità della motivazione.
Il Giudice aveva omesso di motivare compiutamente sulle argomentazioni
espresse dalla ricorrente ai fini della determinazione della pena ai minimi edittali.
La ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Giudice, infatti, ha adeguatamente motivato sulla dosimetria della pena,
richiamando i precedenti penali dell’imputata e l’assenza di elementi positivi che
potessero essere valutati a suo favore e facendo riferimento ai criteri indicati
dall’art. 133 cod. pen.
Gli elementi positivi non sono stati nemmeno proposti alla Corte territoriale,
né la ricorrente li richiama nel ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
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penali dell’imputata dimostravano la non meritevolezza delle attenuanti
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.
P.Q. M.
9293
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 15 maggio 2013
Il P esidente
Il Consigliere estensore