Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32737 del 16/06/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32737 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE
nei confronti di:
VALENCIA RIVERO YONASUKI N. IL 17/01/1978
avverso la sentenza n. 137/2010 GIUDICE DI PACE di LIVORNO, del
14/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA

Udito i er la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 16/06/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pietro Gaeta, ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze ricorre contro la

sentenza del Giudice di pace di Livorno del 14 dicembre 2012, con la quale il
giudice ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Valencia Rivero
Yonasuki, per il delitto di lesioni lievissime in danno di Rivas Marte Roselin, per
essere il fatto di particolare tenuità.
2.

Il Procuratore Generale lamenta carenza di motivazione e violazione

dell’articolo 34 del decreto legislativo 274 del 2000, poichè dalla decisione non si
comprende quali siano gli elementi di fatto che hanno indotto il giudice a ritenere
che la condotta di reato avrebbe avuto, quanto ad offensività, un’incidenza
minima nella sfera della persona offesa, in presenza di una durata di 10 giorni
della malattia cagionata dal reato; inoltre la non opposizione dell’imputato e
della persona offesa risulta sulla base di una valutazione presuntiva, che mal si
concilia con le esigenze di applicazione della norma caso concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

4í. Z-01/2duca

t. 34, secondo il quale il fatto è di
2. Sussiste invero la violazione del D.Lgs.C7
particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o
del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della
colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì
del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di
lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o
dell’imputato.
2.1. Orbene, nel caso di specie, il giudice di pace non ha tenuto nella dovuta
considerazione gli indici normativi della tenuità del fatto (l’esiguità del danno o
del pericolo, l’occasionalità della condotta, il basso grado di colpevolezza) che
devono essere congiuntamente considerati in concreto (Sez. 4, n. 24387 del
28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv.
244910), limitandosi invece ad enunciarli in astwtto, senza alcun riferimento alla
fattispecie oggetto di giudizio, se non 51Th risultanze del certificato penale
2

a/

dell’imputata.
3. L’impugnata sentenza, pertanto, va annullata sul punto con conseguente
rinvio al giudice di pace di Livorno

P.Q.M.

Livorno.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2014
Il consigliere estensore

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di

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