Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32737 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32737 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CASOMIRRA MASSIMO N. IL 30/05/1973
avverso la sentenza n. 789/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 15/05/2013

*

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 7/5/2012, confermava la
sentenza del Tribunale di Oristano, sezione distaccata di Macomer, che aveva
condannato Massimo Casamirra alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui
all’art. 2 legge 1423 del 1956.
L’imputato non aveva ottemperato al provvedimento del Questore di
Oristano che gli intimava il rimpatrio nel Comune di Torino entro tre giorni dalla
notifica, con divieto di far ritorno a Ghilarza senza preventiva autorizzazione: era

provvedimento.
La Corte respingeva i motivi di appello dell’imputato concernenti la mancata
concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Casamirra Massimo, deducendo la
nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen.: la Corte di
appello avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen. in quanto dagli atti non risultavano elementi sufficienti ed idonei a
giustificare un giudizio di addebitabilità degli episodi contestati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto generico e fondato su motivi non
contemplati dall’art. 606, cod. proc. pen.

Il ricorrente, infatti, chiede a questa Corte un giudizio di merito che le è
precluso e, per di più, non specifica nemmeno le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono la richiesta di assoluzione.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

stato, infatti, identificato a Ghilarza un anno e mezzo dopo il predetto

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N.3

2r

e

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 15 maggio 2013

i

Il Pr sidente

Il Consigliere estensore

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