Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32736 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32736 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TAHIRI BUJAR N. IL 03/09/1967
avverso la sentenza n. 664/2007 TRIBUNALE di VASTO, del
19/06/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vasto, con sentenza del 19/6/2008, dichiarava Tahiri Bujar
colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4, comma 2, legge 110 del 1975 e
lo condannava alla pena di euro 150,00 di ammenda.
I Carabinieri avevano proceduto ad una perquisizione personale
dell’imputato, coinvolto in una lite, rinvenendo un coltello con lama di acciaio
acuminata e ricurva di cm. 9,5. Il Giudice riteneva il coltello arma chiaramente
2. Propone appello il difensore di Tahiri Bujar, contestando la condanna. Il
coltello rinvenuto nel corso della perquisizione non era idoneo ad offendere
alcuno; inoltre l’imputato lo aveva utilizzato poco prima per alcuni lavori agricoli,
come aveva fatto subito presente ai militari che avevano proceduto alla
perquisizione.
Di conseguenza il porto del coltello era giustificato, con conseguente
necessità di assoluzione dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’utilizzo del coltello per usi agricoli poco prima della perquisizione è
circostanza di fatto, nemmeno dedotta al giudice di merito e, comunque, non
deducibile in questa sede.
Analoga natura ha la censura avverso la valutazione del Giudice dell’idoneità
del coltello ad offendere, del resto ampiamente e logicamente motivata nella
sentenza impugnata.
I motivi di impugnazione non sono, quindi, inquadrabili in quelli previsti
dall’art. 606 cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
2
utilizzabile per l’offesa alla persona.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N. 912,9
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 15 maggio 2013
Il P
sidente
Il Consigliere estensore