Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32734 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32734 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIORDANO SALVATORE N. IL 31/08/1959
avverso la sentenza n. 13663/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 10/5/2012, condannava Salvatore
Giordano alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 38 TULPS e 58 Reg.
att. TULPS per aver detenuto un revolver in abitazione diversa rispetto a quella
indicata in denunzia.
La circostanza del rinvenimento dell’arma in abitazione diversa da quella
indicata in denuncia era pacifica ed ammessa dallo stesso imputato, che aveva

rimasti nella precedente abitazione, potessero entrare in contatto con l’arma:
giustificazione che, secondo il Giudice, non valeva a scriminare la condotta
dell’imputato.

2.

Propone appello il difensore di Salvatore Giordano, deducendo la

mancanza di motivazione e di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del
reato. L’imputato non era a conoscenza delle modalità di denuncia dell’arma in
caso di mutamento di domicilio e tale ignoranza deve ritenersi scusabile ai sensi
dell’art. 5 cod. pen. come interpretato dalla Corte Costituzionale.
Giordano aveva ottemperato al suo dovere di informazione e si era affidato
all’orientamento giurisprudenziale che ritiene soggetto all’obbligo di una nuova
denuncia solo il caso di trasferimento dell’arma da una località all’altra dello
Stato e non quello di trasferimento all’interno della medesima città.
La sentenza impugnata non aveva fornito alcuna motivazione sulla
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
L’appellante conclude per l’assoluzione dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

In effetti, l’appellante deduce una circostanza di fatto – l’ignoranza da parte
dell’imputato che l’obbligo di nuova denuncia sussiste anche nel caso in cui il
trasferimento dell’arma avvenga nell’ambito del medesimo centro – sostenendo
che si tratta di ignoranza della legge scusabile ai sensi dell’art. 5 cod. pen. come
letto dalla Corte Costituzionale.

In realtà, tale circostanza non può essere dedotta davanti a questa Corte,
che non è giudice del merito; d’altro canto, di essa non vi è traccia nella
sentenza impugnata nella quale si dà atto delle ammissioni dell’imputato.
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motivato il trasferimento con la volontà di evitare che i propri figli, che erano

Il motivo di impugnazione non rientra, quindi, in nessuno dei motivi indicati
dall’art. 606 cod. proc. pen..

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e del versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Prsidente

Cost. n. 186 del 2000).

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