Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32733 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32733 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE LORENZO ANTONIO N. IL 24/11/1965
avverso la sentenza n. 2300/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/1/2012, la Corte di appello di Genova, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Genova di condanna di De Lorenzo
Antonio per il reato di cui all’art. 699, comma 2, cod. pen., riduceva la pena
inflitta.
L’atto di appello aveva contestato la qualificazione giuridica dell’arma,
ritenuta pugnale dal giudice di primo grado. La Corte aveva disposto
l’acquisizione e l’apertura del corpo di reato. La sentenza dava atto che si

momento in cui la lama veniva portata in posizione perpendicolare. Tale
caratteristica era sufficiente a classificare il coltello nelle armi bianche, per la sua
insidiosità, per la punta acuminata, per la scopertura della lama a scatto,
mediante apposito pulsante e per la facilità di portarla, con un unico movimento,
in posizione di blocco.

2.

Ricorre per cassazione Antonio De Lorenzo, deducendo erronea

applicazione delle norme di legge e carenza di motivazione.
Il rigetto della richiesta dell’appellante di riqualificare il reato ai sensi
dell’art. 4 legge 110 del 1975 derivava dall’analisi solo parziale degli elementi
caratteristici dell’oggetto: la Corte aveva valutato esclusivamente il meccanismo
di blocco della lama, ma non aveva dato atto delle altre caratteristiche
(affilatura, sezione); per di più, la stessa sentenza dava atto che l’apertura a
scatto era solo parziale e che non esisteva un meccanismo di blocco automatico,
esistendo solo uno manuale. L’arma deve, quindi, essere considerata un coltello
e non un pugnale.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.

Il

ricorrente,

infatti,

pur condividendo

la

descrizione

dell’arma

accuratamente fornita dalla sentenza impugnata, chiede a questa Corte una
nuova valutazione di merito, invocando altre caratteristiche della lama che la
Corte non avrebbe preso in considerazione: si tratta di valutazione preclusa in
questa sede.

La Corte territoriale ha, comunque, applicato la giurisprudenza costante di

2

trattava di coltello a scatto, nel quale il blocco avveniva automaticamente, nel

questa Corte, secondo cui il coltello a scatto va classificato come arma bianca
propria, con conseguente configurabilità del reato di cui al secondo comma
dell’art. 699 cod. pen. in caso di porto del medesimo fuori della abitazione o
delle sue appartenenze, dal momento che detto oggetto è munito di lama
azionata meccanicamente, mediante congegno a molla, che gli fa assumere le
caratteristiche di pugnale o stiletto e non di semplice coltello, che è quello la cui
lama ripiegata nel manico è estraibile soltanto con manovra manuale e non è
munito di meccanismo per il quale, una volta che la lama sia estratta, la fissi
rigidamente al manico. (Sez. 1, n. 4938 del 04/10/1996 – dep. 07/12/1996, P.M.

Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

in proc. Giuliani, Rv. 207720)

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