Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32732 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32732 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEARDI MAURIZIO N. IL 02/09/1966
avverso la sentenza n. 96/2012 TRIBUNALE di ASTI, del 24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Asti, con sentenza del 24/4/2012, applicava ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. a Leardi Maurizio la pena di mesi due e giorni dieci
di arresto per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen. e 9, comma 1, legge
1423 del 1956. Il Giudice riteneva validamente prestato il consenso, insussistenti
i presupposti per il proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc.
pen., corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la pena concordata.
Ricorre per cassazione il difensore di Leardi Maurizio, deducendo
mancanza di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto,
alla concessione delle circostanze, alla congruità della pena e alla mancata
assoluzione.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129
cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed
escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più
analitiche disamine al riguardo (Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085); in ogni caso la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
solo se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 30867 del 17/06/2011 dep. 03/08/2011, Hallulli e altro, Rv. 250902)
Più in generale, quanto all’onere motivazione, il giudice del patteggiamento
deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni
dell’accoglimento dell’accordo e dare conto dell’accertamento sull’assenza di
cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della
valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena. (Sez. 4, n. 31392 del
21/04/2010 – dep. 06/08/2010, Amariei, Rv. 248198)
Tali requisiti sono presenti nella sentenza impugnata.,.
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Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
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2.
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.500 in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte
Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 15 maggio 2013
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle