Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32732 del 14/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32732 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVECCHI PASQUINO N. IL 06/01/1951
avverso la sentenza n. 16/2011 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del
17/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 14/04/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Selvaggi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito altresì per la parte civile l’avv. G. Tarquini, che ha depositato
conclusioni e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 17/12/2012, il Tribunale di Reggio Emilia

Castelnovo ne’ Monti ha dichiarato Pasquino Cavecchi responsabile del delitto di
lesione personale commesso in danno di Italo Bonini e lo ha condannato alla
pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Il
Tribunale di Reggio Emilia rileva che dalla deposizione di Bonini è emerso che,
mentre stava assistendo a una partita di calcio con degli amici, l’imputato, in un
primo momento, aveva inveito nei suoi confronti prendendo un sedia di plastica
e girandosi per colpirlo, ma veniva fermato da Marco Bonacini; in un secondo
momento, lo aveva colpito alla mascella destra, tanto che lo stesso Bonini aveva
reagito colpendolo a sua volta per poi allontanarsi; le lesioni subite erano
documentate dai certificati medici acquisiti. Il primo tentativo dell’imputato di
colpire Bonicini è stato confermato da Corrado Canagnoni, che ha precisato di
non aver assistito a quanto accaduto successivamente; da Giordano Rontauroli,
da Corrado Natale Bertolini e da Marco Bonacini. Questi ultimi due hanno
confermato di avere assistito alla fase di pochi minuti successiva: Bartolini ha
notato solo il momento in cui Bonini si metteva le mani davanti alla faccia e
Cavecchi gli si era portato davanti dicendogli “ti spacco la faccia” e protendendo i
pugni; Bonacini ha visto Cavecchi colpire Bonini alla mandibola destra; entrambi
hanno notato la reazione di Bonini.
Rileva il giudice di appello che la deposizione di Bonacini è logicamente
coerente e circostanziata (avendo con maggiore precisione di Bonini descritto
l’aggressione dell’imputato in danno di quest’ultimo, oltre alla successiva
reazione dello stesso Bonini) e ha trovato forti e indubbi elementi di riscontro
nelle dichiarazioni di Bonini, in quelle del teste Bertolini e, soprattutto, nella
documentazione medica che evidenzia le lesioni subite da Bonini, del tutto
compatibili con il violento colpo infertogli dall’imputato. La versione di Cavecchi,
che ha dichiarato di non avere mai colpito Bonini o, meglio, di “non ricordare” di
averlo colpito non è credibile, laddove le dichiarazioni dei testi Luciano Ghillini,
Sanguigno Pellegrini, Ermanno Biagini, Giulio Tincani e Dovindo Meglioli (questi
ultimi tre sentiti solo nel distinto procedimento penale a carico di Bonini per le
lesioni denunciate da Cavecchi, i cui verbali sono stati acquisiti in primo grado) o

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ha confermato la sentenza in data 20/04/2011 con la quale il Giudice di pace di

sono tali da non inficiare la versione di Bonini, laddove ha riferito del violento
colpo ricevuto e delle conseguenti lesioni, e le dichiarazioni di Bonacini t o
appaiono di dubbia attendibilità, anche per le evidenti contraddizioni che le
caratterizzano.

2. Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Pasquino Cavecchi, il difensore avv.
Domenico Noris Bucchi denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di

ed illogicità della motivazione rilevabile dal confronto con altri atti del processo
specificamente indicati, omessa motivazione relativa al vaglio di attendibilità
“frazionata” di alcune fonti testimoniali, violazione della regola dell”oltre
ragionevole dubbio”.
Nel confermare la condanna dell’imputato, la sentenza di appello ha tenuto
conto in “positivo” della testimonianza di Bertoni e in “negativo” della preteza
irrilevanza/contraddittorietà delle testimonianze di Ghillini, Meglioli, Biagini e
Tincani. L’illogicità della sentenza impugnata emerge laddove l anziché riscontrare
la dichiarazione della parte civile con elementi esterni, utilizza la stessa
deposizione della parte civile per confortare la testimonianza di Bonacini, che,
nel procedimento che “a parti invertite” in cui Cavecchi è parte civile, è stato
ammonito circa le conseguenze di una falsa testimonianza. Il positivo
apprezzamento della testimonianza di Bonacini introduce il tema della
valutazione frazionata delle dichiarazioni rese in sede di esame testimoniale:
Bonacini prima ha riferito di aver seguito tutta la scena, quindi ha dichiarato che
Bonini aveva solo allontanato Cavecchi, poi caduto, laddove è indubbio che il
primo abbia colpito il secondo. Dai verbali acquisiti emerge che Bertolini ha
affermato di non avere visto il pugno inferto da Cavecchi e che, illogicamente, la
frase minacciosa di quest’ultima è intervenuta successivamente all’azione.
Il certificato medico non può assurgere a riscontro obiettivo delle
dichiarazioni della parte civile, non avendo valenza probatoria dello specifico
fatto storico ascritto all’imputato.
La sentenza impugnata ha omesso la valutazione di importanti risultanze
probatorie. Il teste Pellegrini ha riferito di non avere visto il contatto tra i due,
ma di non potere escludere che attraverso le persone che tentavano di dividerli
possa esserci stato un contatto; erroneamente il giudice di primo grado ha
ritenuto inattendibile il teste in quanto l’unica spiegazione plausibile della
risposta può essere rinvenuta nella precedente domanda, non trascritta
trattandosi di verbale in forma riassuntiva.

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cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – manifesta contraddittorietà

La lesione patita da Bonini e certificata può essere conseguita al tentativo
dei presenti di dividere i due protagonisti della vicenda, sicché vi è una
spiegazione alternativa dotata di razionalità e di plausibilità pratica che il giudice
di secondo grado non ha tenuto in considerazione.
Il travisamento della prova si manifesta anche con riguardo alle
testimonianze di Ghillini, Pellegrini, Biagini, Tincani e Meglioli, che il giudice di
appello ha ritenuto di dubbia attendibilità o tali da non inficiare la versione della
persona offesa. L’omessa motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità della

da Meglioli e da Pellegrini, il travisamento delle testimonianze di Bertolini, di
Biagini e di Tincani, costituiscono vizi che inficiano irrimediabilmente la tenuta
argomentativa della sentenza impugnata; la regola dell'”oltre ragionevole
dubbio” impone il superamento dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui,
in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentita l’adozione di una
che conduceva alla condanna solo perché era ritenuta più probabile rispetto alle
altre.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
In premessa, giova ricordare che il sindacato del giudice di legittimità sulla
motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che
quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le
ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia
“manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da
argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile”
con “altri atti del processo” in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente
inficiata sotto il profilo logico; gli atti del processo invocati dal ricorrente a
sostegno del dedotto vizio di motivazione non devono semplicemente porsi in
contrasto con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante, ma devono
essere autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la
loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto
dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da
vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la
motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 – dep. 15/11/2011, Pmt in proc.
Longo, Rv. 251516).

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testimonianza di Bonacini e sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese

Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto prospetta questioni di
merito ovvero fa leva su argomentazioni manifestamente inidonee a disarticolare
l’apparato argomentativo della sentenza impugnata.
In ordine alla deposizione del teste Bonacini, il giudice di appello ne ha
valorizzato la valenza probatoria evidenziandone la convergenza con quanto
riferito dalla persona offesa (in tal senso dovendosi, all’evidenza, intendere il
riferimento al riscontro offerto da quest’ultima al primo) e dal teste Bertolini,
nonché la compatibilità con quanto documentato dalla certificazione medica delle

prospettate dal ricorso e le vicende relative alla sua testimonianza nel processo
“a parti invertite” non rendono manifestamente incongrua o contraddittoria la
motivazione della sentenza impugnata, né sono in grado di disarticolarne la
complessiva tenuta argomentativa, che, come si è visto, valorizza una pluralità
di elementi dichiarativi e documentali. Quanto al certificazione medico relativo
alle lesioni subìte dalla persona offesa, la sentenza impugnata ha messo in
evidenza la coerenza della relativa attestazione con la versione offerta dai testi
indicati, secondo un iter valutativo immune da cadute di conseguenzialità logica.
Le ulteriori censure e, in particolare, quelle relative al denunciato
travisamento delle testimonianze di Ghillini, Pellegrini, Biagini, Tincani e Meglioli
deducono questioni di merito. Il Tribunale di Reggio Emilia ha reso ampia e
approfondita motivazione su tali deposizioni: Ghillini, nel corso della sua
deposizione dinanzi al Giudice di pace, ha affermato che si trovava ad una certa
distanza dei due, riferendo quindi di aver assistito solo all’ultima parte
dell’episodio. Le deposizioni dei testi Pellegrini e Meglioli, oltre ad essere per certi
versi contraddittorie e generiche, contrastano con quanto dichiarato dallo stesso
imputato che ha confermato di avere proprio “alzato” la sedia, “mirandola” in
direzione di Bonini a seguito dell’iniziale diverbio (diversamente da quanto
affermato da Pellegrini) e di avere successivamente ricevuto un pugno da Bonini
ma solo dopo che aveva riposto la sedia, si era rimesso a sedere e si era
nuovamente alzato e diretto verso Bonini (diversamente da quanto dichiarato da
Meglioli). Le deposizioni di Biagini e di Tincani devono essere disattese per le
palesi contraddizioni che le caratterizzano: il primo, dopo aver inizialmente
riferito di avere assistito al colpo inferto a Cavecchi e di avere visto tutto, ha
successivamente dichiarato di non avere seguito tutta la scena e che, per la
confusione, non era in grado di dire come era andata in tutti i particolari,
precisando, infine, che non era riuscito a vedere se si erano picchiati; il secondo,
oltre a rendere dichiarazioni contrastanti con quelle rese nel corso delle indagini
preliminari, prima ha riferito che Cavecchi si era alzato dalla sedia con modalità
così improvvise che lo stesso Tincani era quasi caduto a terra e solo dopo che si

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lesioni riportate da Bonini: le incongruenze della deposizione di Bonacini

era alzato aveva visto la mano o il braccio allungato di Bonini, per poi dichiarare
di avere visto solo quel colpo e nient’altro (anche se, proprio perché era quasi
caduto a terra, ben poteva non aver assistito alla scena dell’aggressione di
Cavecchi).
Rispetto all’articolato apparato motivazionale posto dalla sentenza
impugnata a sostegno della conferma della pronuncia di primo grado, le critiche
del ricorso in parte fanno leva su argomenti non verificabili (la riferibilità della
risposta di Pellegrini ad una domanda non verbalizzata, in assenza di qualsiasi

contenuto delle testimonianza diversa da quella dei giudici di merito ma non
sorretta da argomenti in grado di disarticolarne le conclusioni (la tesi secondo cui
le testimonianze di Meglioli e di Pellegrini farebbero riferimento a un momento
diverso da quello individuato dalla sentenza impugnata); più in generale (ed
anche con riferimento alle censure al giudizio di contraddittorietà formulato dal
Tribunale di Reggio Emilia rispetto ad alcune testimonianze), le doglianze
propongono censure di merito, sollecitando una rivisitazione esorbitante dai
compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che il
giudice di appello ha operato, sostenendola con la motivazione, immune da vizi
logici, sopra sinteticamente richiamata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma in
favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo liquidare in euro mille,
nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile come
liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte
civile, che liquida in euro 1660,00, più accessori come per legge.
Così deciso il 14/04/2014

deduzione circa la tempestiva eccezione sul punto) e su una ricostruzione del

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