Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32731 del 14/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32731 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DENOCENTI ALESSANDRO N. IL 09/02/1976
avverso la sentenza n. 2261/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
24/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
che ha cuncluso_per__

Udito, per la part ivile, l’Avv
Uditi difensor v .

Data Udienza: 14/04/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. E. Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito altresì per l’imputato l’avv. G. De Seriis, che si riporta ai motivi e
chiede la declaratoria di prescrizione del reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 24/05/2012, la Corte di appello di Ancona

Macerata aveva dichiarato Alessandro Denocenti colpevole del reato di lesioni
commesso il 26/02/2005 in danno di Mauro Felicetti e, con l’aumento di pena per
la circostanza aggravante e la recidiva reiterata infraquinquennale, lo aveva
condannato alla pena di giustizia. La Corte di merito ha ribadito l’ordinanza resa
in udienza con la quale si è ritenuto insussistente il legittimo impedimento
segnalato dall’imputato: la certificazione medica prodotta non descrive patologie
che rendano assolutamente impossibile la sua presenza, né è dato comprendere,
dalla sua generica formulazione, a quando risalga l’intervento cui si fa
riferimento. La sentenza impugnata ha poi rilevato che l’aggressione posta in
essere dall’imputato nei confronti di Mauro Felicetti è stata descritta in maniera
credibile e coerente dalla stessa persona offesa, è stata confermata da due
persone presenti – Vissani e Battellini – ed è documentata dalla certificazione
medica acquisita. Le lesioni oggetto di imputazione sono sicuramente volontarie
vista la loro estensione, che porta ad escludere il carattere accidentale dei colpi
sferrati, né è configurabile la legittima difesa, posto che l’imputato, non si
trovava, nel momento in cui ha assalito la persona offesa, nella necessità
immediata di difendersi e ha continuato nella sua condotta aggressiva anche
quando la persona offesa, risalita in auto, si stava allontanando; né in senso
contrario può argomentarsi sulla base dello stato di ebbrezza in cui si trovava
Felicetti, che, al contrario, si trovava in condizione di non reagire all’aggressione,
il che rende ancora più sproporzionate le modalità con le quali l’imputato lo ha
ripetutamente colpito.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Ancona e l’ordinanza
resa all’udienza del 24/05/2012 ha proposto ricorso per cassazione,
nell’interesse di Alessandro Denocenti, il difensore avv. De Seriis, articolando
due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att.
cod. proc. pen.
Il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e vizio di motivazione in relazione all’ordinanza del 24/05/2012 con la

2

ha confermato la sentenza in data 04/05/2011 con la quale il Tribunale di

quale la Corte di appello di Ancona ha ritenuto insussistente l’impedimento a
comparire dell’imputato. La certificazione era chiara e tendente ad escludere
l’oggettiva possibilità dell’imputato ad essere presente in udienza, sicché risulta
viziato il ragionamento della Corte di appello, che avrebbe dovuto tener conto di
tutti i documenti in atti e far riferimento anche alla certificazione prodotta alla
precedente udienza del 12/04/2012, in relazione alla quale fu riconosciuto il
legittimo impedimento dell’imputato, e alla documentazione dalla quale risultava
che l’imputato era stato sottoposto ad intervento il 23.12.2011.

indicano chiaramente che l’imputato fu aggredito nella propria abitazione da
Felicetti, da Battellini e da Vissani. La dinamica dell’evento conferma che
l’imputato aveva la sola volontà di difendersi, laddove la Corte di appello
sostiene che l’aggressione attribuita all’imputato sia corroborata dal fatto che lo
stesso ha colpito con una pala l’auto degli aggressori. La tesi della sentenza
impugnata secondo cui la persona offesa era poco lucida è elemento a favore
dell’imputato, essendo illogico sostenere che chi, in tale condizione, entra in casa
altrui con fare minaccioso e accompagnato da altri soggetti debba essere
considerato una persona pacifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, risultando
assorbente, al riguardo, il rilievo che la Corte di merito ha escluso la sussistenza
di un’assoluta impossibilità a comparire dell’imputato alla luce della certificazione
medica prodotta, che si limitava ad indicare la possibile manifestazione di stati
depressivi o ansiosi nel paziente, da non sottoporre ad eccessivi stress.
E’ fondato, invece, il secondo motivo. A sostegno della tesi dell’insussistenza
dei presupposti della legittima difesa, la Corte di merito ha richiamato, da un
lato, il danneggiamento da parte dell’imputato dell’auto che si stava
allontanando e, dall’altro, la – probabile – scarsa lucidità di Felicetti, non in
grado di reagire efficacemente all’aggressione. Nessuno dei due argomenti è
univocamente conferente nella direzione prospettata dalla sentenza impugnata:
non il primo, in quanto la “prosecuzione” della condotta violenta dell’imputato
non è astrattamente incompatibile con la riconducibilità della parte essenziale di
tale condotta – quella che ha prodotto le lesioni subite dalla persona offesa – alla
scriminante; non il secondo, posto che la scarsa lucidità di Felicetti ipotizzata dal
giudice di appello non esclude necessariamente l’aggressione da parte sua
ipotizzata dalla difesa.

3

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Le risultanze processuali

Sussiste, dunque, il vizio motivazionale denunciato, sicché – esclusa, alla
data della deliberazione della presente sentenza, l’estinzione del reato per
prescrizione in considerazione della recidiva reiterata infraquinquennale
contestata e ritenuta dai giudici di merito – la sentenza impugnata deve essere
annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello indicata in dispositivo.

P.Q.M.

appello di Perugia.
Così deciso il 14/04/2014

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di

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