Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32730 del 04/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32730 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANASTASIO AUGUSTO N. IL 22/11/1938
avverso la sentenza n. 2101/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per j7 1,1
,,c I/A

Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/04/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4.7.12 la corte di Appello di L’Aquila confermava a carico di ANASTASIO
Augusto la sentenza emessa dal Tribunale di L’Aquila in data 29.5.08,con la quale l’imputato
era stato condannato per il reato di cui all’art.610 CP.commesso in data 13.11.2006,alla pena
di mesi uno di reclusione,con le attenuanti generiche.(per avere costretto Ciocca Nando a
rimanere in un fondo,ostacolandone l’uscita per oltre un’ora).

uscire,aveva posizionato il proprio veicolo fuoristrada all’imbocco dell’unica via di uscita (sul
punto la sentenza cita trascrizioni di udienza del 29.5.2008)A carico dell’imputato si era rilevato che secondo testimonianza (Cichetti) a seguito della
richiesta di intervento dei CC.,era intervenuto il padre dell’imputato,che aveva spostato il
veicolo.
In base a tali risultanze si era ritenuta la sussistenza del reato e della penale responsabilità
dell’imputato,evidenziando che costui aveva agito con dolo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
1-contraddittorietà e illogicità della motivazione,rilevando che proprio la deposizione del teste
Ciocca,consentiva di escludere il reato di cui si tratta.
D’altra parte osservava che il Ciocca ,al momento aveva agito liberamente,attendendo
Cicchetti Pio,a1 fine di risolvere la controversia.
Pertanto si riteneva erronea l’interpretazione delle risultanze processuali.
2-inosservanza o erronea applicazione della legge penale ,evidenziando che pur volendo
ammettere lo svolgimento dei fatti denunciati,l’innputato aveva agito per tutelare i propri
diritti,avendo chiesto l’intervento dei Carabinieri al momento in cui aveva notato delle persone
che aravano i fondi(notando che il Ciocca non era persona conosciuta).
Rilevava altresì che l’imputato era titolare di contratto di affitto per l’attività agricola,di durata
quindicinale,esibito al giudice del dibattimento.
Per tali motivi la difesa chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamentoInvero secondo quanto è dato desumere dal testo del provvedimento impugnato,i1
giudice di merito ha correttamente ritenuto applicabile nella specie l’ipotesi prevista
dall’art.610 CP,dato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa,delle quali si
fa specifica menzione,in ordine alle modalità del fatto(realizzato posizionando il
1

Innanzi al giudice la persona offesa aveva dichiarato che l’imputato ,per impedirgli di

proprio veicolo in modo da ostruire il transito di quello tenuto dalla persona offesa).
Peraltro risultano chiarite le pretese discrasie tra le deposizioni testimoniali sul
punto,richiamando deposizione del teste che aveva constatato che il padre
dell’imputato aveva provveduto a spostare il veicolo ed i CC erano intervenuti a
seguito di tale fase. In tal senso l’ipotesi di accusa si era ritenuta dotata di
fondamento,motivando anche circa la difformità della deposizione di altro teste

Conseguentemente deve ritenersi ritualmente affermata la responsabilità
dell’imputato per il reato di violenza privata,stante il riferimento alla condotta del
ricorrente idonea a precludere la libertà di transito del veicolo che conduceva la
persona offesa; né d’altra parte risulta carente l’elemento psicologico del reato de
quo(che risulta qualificato da dolo generico(v.Sez. 2-n.2539 del 1985-RV168345-)
Non avendo nella specie alcuna incisività la circostanza addotta dal ricorrente,che
afferma l’esistenza di un contratto di affitto del fondo agricolo a proprio
favore,avendo la condotta illecita riferimento alla limitazione della libertà di
movimento della persona offesa(v.Sez.V,n.2545 del 19.3.1985-Rv168350-)In conclusione si osserva che il ricorso non rivela i richiamati vizi di legittimità,e
dunque ne va pronunziato il rigetto,condannando il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il rigorrentp al pagamento delle spese processuali e alla
ANL

ciA

rifusione delle spese sostenuteyàlra parte civile che liquida in Euro 1.500,00 oltre
accessori come per legge.
Roma,deciso il 4 aprile 2014.

(Ciocca) ritenuta frutto di mero errore.

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