Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3273 del 27/09/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3273 Anno 2013
Presidente: MARZANO FRANCESCO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1)

OLIVIERI MARIO, N. IL 29/19/1966;

2) CATTOLICA ASSICURAZIONI S.C.R.L.- RESPONSABILE CIVILE;
avverso la sentenza n. 3192/2008 della Corte di Appello di Firenze del
24/3/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto
l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, relativamente alle
statuizioni civili in favore del Meacci; rigetto nel resto;
udito il difensore della parte civile Meacci, avv. Daniela Vallini, che ha chiesto il
rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento nonché la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo
della sentenza impugnata;
udito il difensore delle parti civili Soldaini Piero, in proprio e quale erede di
Soldaini Renzo, Ciolino Leonarda e Soldaini Alex, avv. Antonio Rovini che ha
chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti
al pagamento

delle

spese processuali;

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, assolveva Olivieri Mario
dal delitto previsto dall’art. 589 cod. pen., contestatogli in relazione al decesso di
Soldaini Elisa, per insussistenza del fatto. All’imputato era stato contestato di

Data Udienza: 27/09/2012

aver cagionato la morte della donna in quanto, alla guida di un pesante
autoarticolato, si era mosso dalla posizione di fermo imposta dal segnale
semaforico senza prestare attenzione alla ciclista che lo affiancava o sorpassava
nello stretto spazio alla sua destra, sicché la urtava al manubrio e ne provocava
la caduta, e la donna finiva schiacciata dalle ruote dell’autoarticolato.
Il giudice di prime cure riteneva accertato che il decesso della vittima fosse da
ascriversi allo schiacciamento ad opera dell’autotreno condotto dall’Olivieri e che
la bicicletta inforcata dalla Soldaini si trovasse sul lato destro del camion nel
di quiete per il segnale di stop rappresentato dalla luce semaforica rossa.
Riteneva, altresì, che nel frangente incombessero sulla ciclista gli obblighi
cautelari derivanti dalla disciplina della circolazione stradale, in quanto “per la
tipologia dei mezzi, risultava infatti assai più semplice – maggiormente foriero di
oneri – per la povera vittima ‘guardarsi’ dai movimenti involontariamente ed
ineludibilmente pachidermici del mezzo con rimorchio che costituiva in re ipsa un
oggetto foriero di pericoli specie per chi vi si portasse in prossimità ed a maggior
ragione con un mezzo come una bicicletta”. Inoltre, riteneva ancora il giudice di
prime cure, non era possibile individuare la violazione specifica del codice della
strada commessa dall’imputato; infatti non era sufficientemente dimostrata la
violazione dell’obbligo di controllare gli specchietti retrovisori, affermata
dubitativamente dal consulente di parte civile. Nell’assenza di profili di colpa
generica, il giudicante mandava assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.
2. La Corte di Appello di Firenze, decidendo sull’appello proposto dalle parti civili,
in parziale riforma della menzionata sentenza, condannava l’Olivieri in solido
con i responsabili civili Tracem s.p.a. e Cattolica assicurazioni s.c.a.r.I al
risarcimento dei danni in favore delle parti civili appellanti e di Meacci Marco,
parte civile non appellante; danni che disponeva doversi liquidare in separata
sede. Stabiliva altresì il Collegio distrettuale che l’imputato e le responsabili civili
corrispondessero provvisionali immediatamente esecutive nella misura di 75.000
euro ciascuno in favore di Soldaini Piero e di Ciolino Leonarda; di 25.000 euro
ciascuno in favore di Soldaini Alex e di Soldaini Renzo. Infine la Corte territoriale
condannava l’imputato ed i responsabili civili al rimborso delle spese sostenute
dalle parti civili nel doppio grado di giudizio.
2.1. Ad avviso della Corte di Appello il giudizio espresso dal primo giudice non
poteva essere confermato perché da un canto non coerente con il compendio
probatorio, dall’altro fondato su postulati non condivisibili.

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ristretto spazio esistente tra il veicolo e la banchina non transitabile, in posizione

Accertato che la giovane Soldaini era rimasta schiacciata dall’autocarro dopo un
contatto tra questo e il velocipede che inforcava stando alla destra del veicolo, il
Tribunale aveva ritenuto che, stante la rispettiva mole dei due veicoli, l’obbligo di
osservare le regole cautelar’ imposte dal Codice della Strada si sarebbe dovuto
spostare sulla parte offesa, che avrebbe dovuto guardarsi dai movimenti
involontari ed ineludibili del grosso automezzo. Inoltre il Tribunale riteneva non
accertato il contestato omesso controllo degli specchietti retrovisori da parte del

3. La Corte di Appello giudicava tale motivazione lacunosa e poco chiara; a
giudizio del Collegio distrettuale essa non si era confrontata con le risultanze
processuali, e segnatamente con le dichiarazioni rese dai testi Rocchini e
Varrecchia, nonché con i rilievi effettuati sul posto dalla polizia municipale di
Empoli.
Sulla base di tali prove, la Corte territoriale riteneva che l’autoarticolato avesse
affiancato la bicicletta con la Soldaini che percorreva la strada lungo il margine
destro, agganciandone la manopola sinistra e facendo cadere la ciclista sotto le
ruote, a causa della rotazione del velocipede sulla destra.
Ciò era potuto accadere a causa dell’omesso controllo da parte dell’Olivieri degli
specchietti retrovisori; il camionista avrebbe dovuto accorgersi della ciclista che
aveva affiancato approssimandosi al semaforo. Il fatto che l’imputato avesse
affermato di non essersi accorto di nulla costituiva ammissione di responsabilità.
4. Propongono ricorso per cassazione l’imputato e la responsabile civile Cattolica
assicurazioni s.c.a.r.I., a mezzo del difensore avvocato Filippo Cei.
4.1. Con un primo motivo di ricorso si lamenta che la Corte di Appello è incorsa
nel vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove
descrive dapprima un’operazione di affiancamento del mezzo alla ciclista, che
quindi da una posizione anteriore giungeva ad una posizione laterale rispetto
all’autoarticolato, e poi individua quale regola cautelare violata l’omesso
controllo degli specchietti.
4.2. Con un secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale, per giustificare
la propria decisione, ha fatto riferimento ai rilievi eseguiti sul luogo, senza però
esplicitare quali siano i contenuti degli stessi e attraverso quale percorso logicogiuridico essa li abbia apprezzati; che si è sostanzialmente travisato il senso
delle dichiarazioni del Rocchini, che non avrebbe mai affermato che la bicicletta
viaggiava a una velocità inferiore a quella dell’autoarticolato (sicchè non se ne

3

camionista.

può dedurre l’effettuazione di un’operazione di sorpasso da parte dell’Olivieri), e
del Verrecchia (che ha affermato di essere stato distratto nei momenti in cui
avveniva il tragico fatto per essere impegnato al telefono).
Inoltre si sono giudicate poco attendibili tutte le altre prove dibattimentali, senza
alcuna motivazione.
4.3. Con un terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 576 e 76, cc. 2 cod. proc. pen.
Corte di Appello ha pronunciato condanna al risarcimento del danno anche in
favore di Meacci Marco, il quale tuttavia non aveva proposto appello. La sentenza
Impugnata dà conto del fatto che il Meacci aveva depositato memoria all’udienza
del 20.11.2009 rinunciando alla rimessione in termini per proporre
impugnazione, alla quale avrebbe avuto diritto per non essergli stato notificato
l’appello delle altre parti civili.
Gli esponenti ritengono che il principio dell’immanenza deve contemperarsi con il
principio devolutivo, per cui una reformatio in peius anche delle statuizioni civili
deve necessariamente muovere dall’impugnazione del P.m. o della parte civile.
L’atto depositato il 20.11.2009 dal Meacci non può valere come impugnazione,
non foss’altro perchè presentato oltre il termine per la valida proposizione
dell’appello (termine che decorre dal deposito della sentenza e non dalla notifica
dell’atto di appello delle altre parti civili); la rinuncia alla rimessione in termini ha
il valore di rinuncia a formulare domande nei confronti dell’imputato e dei
responsabili civili.
4.4. Un ulteriore motivo di ricorso è articolato in ordine alla entità della
provvisionale assegnata dal giudice di secondo grado, lamentandosi violazione di
legge. Si deduce che la Corte di Appello ha motivato la quantificazione della
provvisionale facendo riferimento all’incremento dei danni derivanti dall’esito del
giudizio di primo grado e dal ritardato riconoscimento delle responsabilità del
prevenuto. Si rileva che il legittimo esercizio del diritto di difesa non può dare
luogo ad alcun ingiusto danno.
Quanto al danno economico patito dalle parti civili, gli esponenti lamentano la
mancanza di motivazione in ordine agli elementi dai quali si è tratto il
convincimento della sua sussistenza ed il fatto che non si è tenuto conto della
intervenuta corresponsione predibattimentale di una cospicua somma e dello
stato di non convivenza con la vittima degli appellanti.

Facendo riferimento al principio di immanenza della costituzione di parte civile, la

4.5. L’ultimo motivo attiene alla condanna della ricorrente società di
assicurazioni in favore del Meacci.
Rilevato che il decreto che ha disposto la chiamata in causa del responsabile
civile è stato emesso dietro istanza dei soli prossimi congiunti della vittima, si
assume che la costituzione della compagnia produce effetti solo nei confronti dei
medesimi. Pertanto la Corte di Appello non avrebbe potuto pronunciare
condanna del responsabile civile in favore del Meacci.

Marco ha depositato due memorie difensive, con le quali si argomenta in sesno
critico in ordine alle censure avanzate dall’imputato e dal responsabile civile
all’impugnata sentenza e si chiede che venga corretto l’errore materiale
percepibile nella sentenza della Corte di Appello e consistente nella omissione
della determinazione dell’ammontare della provvisionale

immediatamente

esecutiva a favore del Meacci, pur recando la motivazione l’affermazione del
diritto del medesimo a tale provvisionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. I ricorsi sono infondati e pertanto non meritano accoglimento.

6.1. La sentenza impugnata ha ricostruito l’accaduto nei seguenti termini:
l’Olivieri, alla guida di un pesante automezzo si stava muovendo ad una velocità
superiore a quella della ciclista e per questo stava effettuando la manovra di
sorpasso della medesima quando l’automezzo entrava in contatto con la
manopola sinistra della bicicletta, determinando la caduta a terra della ciclista,
che veniva sormontata dall’automezzo, subendo lesioni che ne determinavano la
morte.
Non vi è quindi alcuna manifesta illogicità nel tessuto motivazionale, poiché la
Corte territoriale ha prospettato l’effettuazione di una manovra di sorpasso della
bicicletta; il che significa che da una posizione posteriore o laterale rispetto al
velocipede, l’automezzo si mosse per portarsi in una posizione anteriore. Non vi
è alcun dubbio che l’esecuzione di una simile manovra debba avvenire
controllando le aree posteriori e laterali rispetto al veicolo, proprio per evitare
che l’operazione, di per sé pericolosa e ulteriormente rischiosa se eseguita da un
automezzo di elevata massa, possa determinare pregiudizio per gli altri utenti
della strada.
Risulta quindi irrilevante che l’automezzo e la bicicletta fossero inizialmente in
posizione di fermo (come prospettato dall’imputazione) o già in movimento
quando venne intrapresa la manovra di sorpasso (come ritenuto dal giudice di
seconde cure). Del pari è destituita di fondamento l’affermazione del ricorrente

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5. In data 1 agosto e poi il 26 settembre 2012 il difensore di fiducia di Meacci

per la quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa in manifesta illogicità asserendo
dapprima che la Soldaini si trovava davanti all’automezzo e poi che la regola
cautelare violata era quella che impone di controllare attraverso gli specchi
retrovisori le aree latero-posteriori del veicolo. Infatti, non v’è dubbio che nel
momento in cui la bicicletta non era (o non era più) nella zona antistante al
veicolo l’Olivieri doveva controllarne i movimenti attraverso gli specchi
retrovisori.

patrocinata dal ricorrente (la ciclista stava cercando di superare l’automezzo
sulla destra del medesimo), non può condurre agli esiti desiderati, perché la sua
prospettazione è inammissibile in sede di legittimità, ove sono rilevabili
esclusivamente i vizi di motivazione che incidano sui requisiti minimi di esistenza
e di logicità del discorso argomentativo svolto nel provvedimento e non sul
contenuto della decisione. In particolare questa Corte ha da tempo chiarito che
“Il controllo di legittimità sulla motivazione è diretto ad accertare se a base della
pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento degli indizi di
colpevolezza e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente
affetta da vizi logici”. Restano pertanto escluse da tale controllo sia
l’interpretazione e la consistenza degli indizi sia le eventuali incongruenze logiche
che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente
incompatibili con altri passaggi argomentativi. Ne consegue che non possono
trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa
prospettazione dei fatti nè su altre spiegazioni, per quanto plausibili o
logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
41110 del 24/10/2011, Pg in proc. Javad, Rv. 251507).
6.2. Come si è già rilevato, la ricostruzione operata dalla sentenza
impugnata si basa anche sulle dichiarazioni del Rocchini e del Varrecchia; il
ricorrente assume, sia pure parlando di contraddittorietà e manifesta illogicità,
un travisamento della prova.
Giova ricordare, al proposito, che accanto all’onere di formulare motivi di
Impugnazione specifici e conformi alla previsione dell’art. 581 cod. proc. pen.,
sussiste in capo al ricorrente anche un peculiare onere di inequivoca
“individuazione” e di specifica “rappresentazione” degli atti processuali ritenuti
rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di
volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale
esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa

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La astratta ipotizzabilità di una ricostruzione alternativa, quale quella

identificazione della collocazione dell’atto nel fascicolo del giudice et similia (cfr.
Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Rv. 233778, imp. Simonetti ed altri).
Il ricorrente non ha fatto fronte a siffatto onere.
Peraltro, in forza del principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso si
impone, inoltre, che nell’atto di impugnazione vengano puntualmente ed
adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che
dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta
illogicità del provvedimento, pena altrimenti l’impossibilità, per la Corte di
Cass. sez. 1, n. 16223 del 02/05/2006, Scognamiglio, Rv. 233781).
Come già osservato nel precedente paragrafo, non è ravvisabile alcuna
manifesta illogicità della sentenza impugnata; e laddove il ricorrente fa
riferimento all’evocazione delle risultanze dei rilievi non esplica per quali aspetti
questi sarebbero eversivi rispetto alla tesi del giudice dell’appello. Del pari, il
ricorrente lamenta che sia stata disattesa la consulenza tecnica di parte, senza
tuttavia argomentarne la decisività rispetto alla tenuta della motivazione
impugnata. Per tali profili il ricorso si appalesa generico.
7. Il terzo motivo di ricorso evoca il rapporto tra principio dell’immanenza e
principio devolutivo, in ordine al quale si asserisce che una reformatio in peius
anche delle statuizioni civili deve necessariamente muovere dall’impugnazione
del P.m. o della parte civile. Nel caso che occupa tale impugnazione manca.
Orbene, per quel che qui importa, è opportuno ricordare che il principio di
immanenza sta a significare che una volta ammessa la costituzione di parte
civile, questa conserva efficacia nonostante la mancata partecipazione al giudizio
di appello (Sez. 2, Sentenza n. 24063 del 20/05/2008 Quintile e altro, Rv.
240616, che ha precisato come la revoca tacita o presunta della costituzione
valga solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni, non
si forma il “petitum” sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le
conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del
processo; similmente Cass. sez. 6, sent. n. 12165 del 11/03/2009, Marrazzo e
altro, Rv. 242931).
L’immanenza non può che significare la possibilità della parte civile di
partecipare al giudizio di appello nonostante non si sia fatta appellante, tanto in
funzione dell’accertamento che in funzione della pronuncia, sollecitata attraverso
la formulazione delle conclusioni.
Nel caso che occupa il Meacci non solo ha partecipato al giudizio di appello,
ma ha anche rassegnato le conclusioni. Pertanto è del tutto irrilevante, ai fini

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Cassazione, di procedere all’esame diretto degli atti (in tal senso, “ex plurimis”,

della pronuncia della condanna al risarcimento dei danni in favore del Meacci,
che questi non abbia proposto appello avverso la decisione di primo grado.
I ricorrenti segnalano che quanto affermato da Cass. Sez. U, sent. n. 30327
del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001, per la quale “il giudice di appello, che
su gravame del solo pubblico ministero condanni l’imputato assolto nel giudizio
di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non
abbia impugnato la decisione assolutoria” si riferisce all’ipotesi in cui
l’impugnazione sia stata proposta dal P.M., giacchè in tal caso vale quanto
è rimasto acquiescente.
Ricordano, poi, quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il
divieto di reformatio in peius ha carattere generale, sicchè attiene tanto alle
statuizioni penali che alle statuizioni civili (tra le altre, Cass. Sez. 5, n. 36062 del
19/06/2007, Pellegrinetti, Rv. 237722, che fa riferimento, invero, all’ipotesi in
cui manchi tanto l’impugnazione della parte civile che quella del P.M.).
Nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene tuttavia anche il diverso
indirizzo, per il quale il divieto della “reformatio in peius” investe solo le
disposizioni di natura penale (e conclude, ad esempio, per la legittimità della
sentenza che, in assenza di appello della parte civile, provveda alla liquidazione
di una somma di denaro a titolo di provvisionale, non concessa dal giudice di
primo grado: Cass. sez. 6, Sentenza n. 38976 del 23/09/2009, Ricciotti e altro,
Rv. 244558; nel medesimo senso Sez. 5, Sentenza n. 7967 del 08/05/1998,
Calamità, rv. 211540; Sez. 6, Sentenza n. 396 del 22/09/1998, Pellegrino, rv.
212912; Sez. 5, Sentenza n. 30822 del 14/05/2003, Barberis, rv. 225807).
Ritiene questa Corte che il richiamo al dibattito in ordine all’estensione del
divieto di reformatio in peius non sia conferente, poiché è incontroverso che la
statuizione della Corte di Appello trova il suo presupposto logico-giuridico nella
domanda espressamente formulata dal Meacci con le conclusioni rassegnate ai
sensi dell’art. 523 cod. proc. pen.
Non ricorre pertanto la lamentata violazione di legge.
8. Con riferimento al quarto motivo di ricorso deve tenersi conto del fatto
che per la liquidazione della provvisionale non è necessaria la prova
dell’ammontare del danno, essendo sufficiente la certezza dello stesso, sino
all’ammontare della somma liquidata a titolo di provvisionale.
La determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al
giudice di merito, il quale non ha l’obbligo di espressa motivazione, quando
l’importo, per la sua non particolare rilevanza rientri nell’ambito del danno
prevedibile (Cass. Sez. 6, n. 49877 dell’11/11/2009, R.C. e Blancaflor, Rv.

8

disposto dall’art. 597, co. 2 lett. a) e b) cod. proc. pen. Nel caso di specie il p.m.

245701). Nel caso di specie, essendo l’ammontare delle provvisionali non esiguo,
la Corte di Appello ha giustificato la quantificazione operata facendo riferimento
al tempo trascorso dal fatto, ai danni morali ed economici subiti a seguito della
morte della congiunta e al ritardato riconoscimento della responsabilità
dell’imputato. E’ quindi soddisfatto l’onere motivazionale; né sovverte la non
manifesta illogicità di tale motivazione il riferimento al ritardato riconoscimento
della responsabilità, particolarmente criticato dai ricorrenti, essendo stato inteso
come affermativo di un contenuto di disvalore del legittimo esercizio del diritto di
nell’argomentazione relativa alla quantificazione della provvisionale – vale solo a
replicare, con altra espressione, la già operata sottolineatura dell’accrescersi
della sofferenza patita dai prossimi congiunti della vittima via via che si
prolungavano i tempi di definizione del procedimento.
9. Del pari infondato è il motivo con Il quale si assume che la chiamata in
causa del responsabile civile, perché fatta dietro istanza dei soli prossimi
congiunti della vittima, non può produrre effetti che nei confronti dei medesimi e
non anche del Meacci.
Sotto la vigenza del precedente codice di rito è stato affermato che “la
formalità della citazione del responsabile civile ad istanza della parte civile,
prevista dagli artt. 107 e 108 cod. proc. pen., può ritenersi non necessaria
allorché la parte intervenga nel giudizio pendente tra altre parti civili ed il
medesimo responsabile civile, purché dichiari che gli effetti della sua costituzione
sono rivolti nei confronti del responsabile civile già presente nel giudizio e tale
dichiarazione sia formalmente espressa non oltre il termine utile per la
costituzione di parte civile” (Sez. 5, Sentenza n. 5392 del 24/03/1981, Nardiello,
Rv. 149166). Il principio posto dal giudice di legittimità, tuttora valevole stante
la sostanziale corrispondenza delle norme citate con l’attuale art. 83 cod. proc.
pen., si confronta con l’ipotesi del sopraggiungere di una nuova parte civile, in
un giudizio che vede già costituite altre parti civili ed il responsabile civile.
Risultando il responsabile civile già parte del processo per effetto dell’iniziativa
delle altre parti civili, una formale vocatio in ius risulta non necessaria, mentre è
pur sempre necessario che nei confronti del responsabile civile si formuli quella
domanda che è il nucleo della citazione in giudizio del responsabile per il fatto
altrui.
Ma da tale principio si può risalire ad una regola più generale: quella della
non necessità che l’Istanza di citazione del responsabile civile provenga da tutte
le parti civili già costituite, purchè al responsabile civile che divenga parte del

difesa. Ciò all’evidenza non è, poiché quel riferimento – perché fatto

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processo venga indirizzata la domanda risarcitoria anche da quella parte civile
che non ha fatto l’istanza.
L’omessa proposizione della domanda, quale presupposto della richiesta di
risarcimento formulata in sede di conclusioni, integra una ipotesi di nullità, ai
sensi dell’art. 83, co. 5 cod. proc. pen., poiché il responsabile civile non è stato
posto nella condizione di esercitare i suoi diritti.
Tale nullità è di natura relativa, giacchè non può ricondursi all’ipotesi di
Intervento, assistenza o rappresentanza del responsabile civile. In fattispecie
ascritto all’imputato, pure si è classificata la nullità come relativa (“La nullità del
decreto di citazione a giudizio per la mancata enunciazione del fatto oggetto
dell’imputazione, prevista dall’art. 429, secondo comma, cod. proc. pen., deve
ritenersi sanata qualora non sia stata dedotta entro il termine stabilito, a pena di
decadenza, dall’art. 491, primo comma, dello stesso codice; poiché infatti la
predetta omissione non attiene nè all’intervento dell’imputato nè alla sua
assistenza o rappresentanza, la nullità che ne deriva non può ricomprendersi fra
quelle di ordine generale, di cui all’art. 178, lett. c), bensì tra quelle relative,
previste dall’art. 181 cod. proc. pen., con la conseguenza che deve essere
eccepita – a pena di preclusione – subito dopo compiuto per la prima volta
l’accertamento della costituzione delle parti”: Sez. 2, Sentenza n. 16817 del
27/03/2008, Muro e altri, Rv. 239757).
Essa è pertanto disciplinata dagli artt. 181 e 182 cod. proc. pen. ed è, in
particolare, assoggetta alla regola della deducibilità di cui all’art. 182, co. 2: la
parte che assiste al compimento di un atto nullo, deve eccepirla prima del
compimento dell’atto medesimo ovvero immediatamente dopo. L’omessa
formulazione della domanda nei confronti del responsabile civile da parte del
Meacci ha determinato la nullità delle conclusioni dal medesimo rese ai sensi
dell’art. 523, co. 2 cod. proc. pen. Dalle prospettazioni dei ricorrenti medesimi
emerge che tale nullità non venne tempestivamente eccepita, con l’effetto della
sua sanatoria.
10. L’istanza proposta dalla difesa del Meacci con la memoria depositata
nell’ambito di questo giudizio è inammissibile, siccome mancante nel dispositivo
della sentenza impugnata ogni statuizione relativa alla provvisionale in favore del
Mea cci.
11. Segue al rigetto delle impugnazioni la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali nonché, in solido fra loro, alla rifusione in
favore delle costituite parti civili delle spese di questo giudizio. Spese che si

10

analoga, concernente l’omessa enunciazione nel decreto di citazione del fatto

liquidano, in favore di Soldaini Piero, Ciolino Leonarda e Soldaini Alex
unitariamente e complessivamente, in euro 4.000.00, oltre Iva, Cpa e spese
generali come per legge; in favore di Meacci Marco in euro 3.000,00, oltre Iva e
Cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché, in solido fra loro, alla rifusione in favore delle costituite parti civili delle
spese di questo giudizio: liquida quelle in favore di Soldaini Piero, Ciolino

oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge; quelle in favore di Meacci Marco
In euro 3.000,00, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/9/2012.

Leonarda e Soldaini Alex unitariamente e complessivamente, in euro 4.000.00,

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