Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3273 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3273 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORALLUZZO FIORAVANTE N. IL 13/09/1956
avverso l’ordinanza n. 236/2013 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
15/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/12/2013

-1- Coralluzzo Fioravanti ricorre,con due atti distinti uno a fOrma dell’ imputato, l’altro a firma del
suo difensore, avverso l’ ordinanza datata 15.5/1.6.2013 del tribunale di Salerno che, in sede di
appello del P.M. avverso l’ ordinanza del gip del predetto tribunale, datata 19.3.12013, di rigetto
della richiesta di applicazione della custodia cautelare per due delitti, di estorsione consumata l’uno,
di tentata estorsione l’altro, entrambi aggravaRti dall’art. 7 1. n. 203/1001, applicava la misura
cautelare come richiesta,ritenendo sussistente le esigenze cautelari correlate. Le ragioni di doglianza
si collocano su due versanti: l’uno sul versante della critica sulla ritenuta gravità degli indizi, l’altro
sul versante del depotenziamento delle esigenze cautelari per i tempi risalenti- a distanza di sei
anni- della commissione dei reati, finalizzato alla verifica della inesistenza di una associazione di
tipo camorristico nella quale il prevenuto era inserito , circostanze tutte che avrebbero dovuto
suggerire ai giudici al più l’applicazione di una misura cautelare mitior.
-2- Il ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.
I giudici di merito hanno considerato tutte le circostanze e ragioni esposte dalla difesa, nella
prospettiva anche del dictum della sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 25 marzo 2013, per
il quale la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui al comma terzo dell’
art. 275 cod. proc. pen., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis
cod. pen., può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi
specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Ma,
preso atto del sopravvenuto rinvio a giudizio, hanno ritenuto solidt’ e diversificati gli indizi di
colpevolezza, come anche consistenti le esigenze cautelari per essersi il prevenuto resosi
responsabile di reati prima e dopo il delitti de quibus, valorizzando i carichi pendenti in materia di
droga, di armi, di violenza contro pubblici ufficiali. Il fatto poi che il prevenuto faccia uso
massiccio di sostanze stupefacente ha costituito nella valutazione giudiziale la chiusura del cerchio
degli argomenti deponenti per la pericolosità del prevenuto fronteggiabile solo con la misura più
restrittiva. Ed un ragionamento giudiziale siffatto sfugge a critiche sul piano della legittimità.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l’ imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda
a norma dell’art. 28 reg. esec. c.p.p.
Così deciso in Romat
il 6.1 .2013

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Elisabetta Cesqui„ per l’ annullamento con rinvio
del provvedimento~tk eArteAma- camitela4j,

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