Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32729 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32729 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TATAVESHI ARTUR N. IL 29/04/1976
avverso la sentenza n. 1397/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di SANREMO, del 16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il 16 marzo 2012.
il G.u.p. del Tribunale di Sanremo ha applicato a Tataveshi Artur, riguardo ai
reati di tentato omicidio, detenzione e porto di pistola cal. 9 e lesioni gravi, la
pena concordata fra le parti di anni quattro e mesi dieci di reclusione ed euro
settecento di multa, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate

riduzione per la scelta del rito.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato che ne ha chiesto l’annullamento, denunciando, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di logicità della motivazione con
riguardo agli aumenti di pena disposti, relativamente ai reati-satellite sub B e C
della imputazione, rispetto alla pena base fissata per il più grave reato di tentato
omicidio (sub A).
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale l’imputato e il pubblico ministero si accordano sulla
qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza delle
circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sulla entità della pena. Da parte
sua il giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei detti aspetti
giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato
che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – l’imputato non può rimettere in
discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, né può dolersi della
entità della pena da esso stesso sollecitata e della complessiva adeguatezza del
trattamento concordato.
3. Nel caso di specie, i motivi di ricorso appaiono privi di specificità e sono,
comunque, manifestamente infondati, atteso che il Giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato all’accordo intervenuto fra le parti, riconoscendo la

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aggravanti, unificati i reati nel vincolo della continuazione, e applicata la

congruità della pena come concordata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod.
pen. e ha escluso la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza
di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 6, n. 14563 del 02/12/2010,
dep. 12/04/2011, P.G. in proc. Manea, Rv. 250024).

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento – a favore della Cassa delle ammende – di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.500,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Prdsidente

4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile.

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