Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32727 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32727 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARNEMOLLA SIMONE N. IL 06/11/1974
avverso la sentenza n. 1/2010 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
14/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/02/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Fraticelli, ha concluso chiedendo
l’annullamento con rinvio della sentenza.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Natale Di Stefano, il quale eccepisce l’intervenuta
prescrizione e chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 dicembre 2010 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice di

Carnemolla Simone avverso la sentenza pronunziata dal Giudice di Pace di Siracusa in
data 13 maggio 2009, perché tardiva.
2. Carnemolla Simone era stato condannato, unitamente ad altri, per il reato di ingiuria,
oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da determinarsi in
altra sede.
3. Il giudice di appello ha rilevato che la motivazione della sentenza del Giudice di Pace
non aveva stabilito alcun termine di deposito e avrebbe dovuto essere depositata del
termine di legge, mentre era stata depositata in ritardo, in data 9 settembre 2009.
L’avviso di deposito della motivazione sarebbe stato notificato, sia a Carnemolla
Simone, che al suo difensore in data 21 settembre 2009 e l’appello di quest’ultimo è
stato depositato il 6 novembre 2009, quando era scaduto il termine di 30 giorni,
decorrente dalla notifica dell’avviso di deposito, e cioè dal 21 settembre 2009.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di Carnemolla Simone
rilevando di non avere ricevuto notifica dell’avviso di deposito della sentenza di primo
grado con conseguente richiesta di annullamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato contestato è stato consumato il 21-23 luglio 2004 e, quindi, il termine
prescrizionale di sette anni e sei mesi, con la sospensione di mesi 7 e giorni 18, in

appello, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta, tra gli altri, da

primo grado e mesi 1 e giorni 16 in secondo grado, è maturato alla data del 25 ottobre
2012, ovvero successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, del 14
dicembre 2010. Orbene i motivi d’impugnazione, per quel che si dirà, non sono
inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto
anche in sede di legittimità e annullare senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza
impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
2. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi
dell’art. 578 c.p.p. e meritano considerazione poiché con l’unica doglianza in rito, la
difesa dell’imputato deduce che la decisione impugnata si fonda sull’errore di fatto
relativo alla data di notifica dell’avviso di deposito della sentenza del giudice di prime
cure che, per il difensore di Carnemolla Simone, è il 15 ottobre 2009 e non la data del

6)i

21 settembre 2009, relativa alla posizione dell’imputato. Pertanto, operando il principio
stabilito dall’articolo 585 c.p.p, secondo cui, quando la decorrenza è diversa per
l’imputato e per il suo difensore, vale per entrambi, il termine che scade per ultimo, ha
rilevato che l’impugnazione avrebbe dovuto ritenersi tempestiva.
3. La censura è fondata. Dalle risultanze processuali emerge che la notifica dell’avviso di
deposito della sentenza di primo grado, dopo un primo tentativo, è stata perfezionata
nei confronti del difensore del Carnemolla, avv. Natale di Stefano, in data 15 ottobre

4. Da ciò discende l’annullamento agli effetti penali della sentenza impugnata, con
l’adozione dei provvedimenti ex art. 622 c.p.p, ai fini delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per
prescrizione. Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata con rinvio alla giudice civile
competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma il 28/02/2014
Il Consigliere estensore

residente

2009, con la conseguente tempestività dell’atto di impugnazione.

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