Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32727 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32727 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BELLOMO WILLIAM N. IL 13/10/1976
avverso la sentenza n. 820/2009 CORTE ASSISE APPELLO di
MILANO, del 05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5.7.2012 la Corte di appello di Milano confermava
la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato Bellomo William colpevole
del reato previsto dagli artt.81 cod.pen. e 9 comma 2 legge n.1423 del
1956.
Avverso la sentenza l’imputato personalmente ricorre per violazione
di legge: il decreto di citazione reca l’indicazione di comparire avanti al
celebrato davanti alla Corte di appello di Milano sezione penale stralcio
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato. Vi è agli atti il decreto di
citazione a giudizio emesso il 20.4.2012 dal presidente della Corte di
appello di Milano sezione penale stralcio che dispone la comparizione
dell’imputato davanti a detta sezione.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Bellomo William deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013
Corte di appello di Milano sezione penale quarta mentre il processo si è