Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32726 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32726 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTA FRANCESCO N. IL 16/10/1984
avverso la sentenza n. 2519/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11.1.2012 la Corte di appello di Catania confermava la
sentenza del Giudice dell’udienza preliminare che aveva dichiarato Costa
Francesco colpevole del reato previsto dall’art.9 comma 2 legge n.1423 del 1956
perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, violava la prescrizione di
non associarsi abitualmente a pregiudicati
Avverso la sentenza l’imputato personalmente ricorre per i seguenti motivi:

incongruità del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il giudice di appello ha specificamente motivato in ordine alle ragioni per le
quali ha ritenuto non occasionale la frequentazione con il pregiudicato Santoro
Salvatore.II motivo di ricorso consiste in una diversa prospettazione della
valenza probatoria del dato fattuale, non ammessa nel presente giudizio, poiché
equivale ad una richiesta al giudice di legittimità di travalicare il proprio ambito
cognitivo compiendo una valutazione diretta della rilevanza degli atti probatori,
il cui apprezzamento in fatto è invece rimesso al sindacato esclusivo del giudice
di merito.
Il diniego delle attenuanti generiche è accompagnato da adeguata
motivazione.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Costa Francesco deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto
soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di
euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.

insussistenza della contestata condotta di associarsi abitualmente a pregiudicati;

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