Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32725 del 15/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32725 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ELLUIZI ABDERRAHIM N. IL 01/01/1966
avverso la sentenza n. 170/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.3.2012 la Corte di appello di Trento confermava
la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare che condannava Elluizi
Abderrahim per il reato previsto dall’art.22 comma 12 d.lgs. n.286 del
1998, per avere occupato alle proprie dipendenze un lavoratore
extracomunitario privo del permesso di soggiorno.
Avverso la sentenza il difensore ricorre deducendo violazione di

perché il presunto dipendente ha riferito la propria versione dei fatti e
l’attività di rilascio degli scontrini viene solitamente compiuta dal
venditore; illogicità della sentenza nella parte in cui considera il rilascio
degli scontrini una attività di tipo lavorativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché consiste in censure di merito non
ammesse nel giudizio di legittimità. La Corte di appello ha ritenuto che
l’imputato abbia occupato alle proprie dipendenze un lavoratore straniero
privo del permesso di soggiorno sulla base del verbale redatto dai militari
della Guardia di Finanza, che avevano osservato Mahamedi Jaouad
collaborare, mediante rilascio manuale delle ricevute fiscali, nell’attività di
venditore ambulante svolta dall’imputato. La motivazione è priva di vizi
logici ed è incensurabile nel merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Elluizi Abderrahim
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e,
sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il rciorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.

legge: la prova del rapporto di lavoro dipendente non è stata raggiunta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA