Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32724 del 28/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32724 Anno 2014
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAMBURRANO TOMMASO N. IL 19/04/1963
TULLO FRANCESCO N. IL 09/07/1955
avverso la sentenza n. 3605/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 04/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 28/02/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Fraticelli, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
E’ presente il difensore di Tamburrano Tommaso, Avvocato Leonardo Maruzzi il quale eccepisce
la prescrizione e si riporta al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del Tribunale di Pescara, sezione distaccata di San Valentino in Abruzzo
Citeriore in data 5 ottobre 2009, Tamburrano Tommaso e Tullo Francesco sono stati
dichiarati colpevoli del delitto di concorso in furto pluriaggravato e condannati alla pena
di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 700 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali.
2. Avverso tale decisione hanno proposto appello, con separati atti, i difensori di ufficio di
Tamburrano Tommaso e di Tullo Francesco, nonché il Procuratore Generale, dolendosi
per l’aumento operato per la recidiva, in misura inferiore a quella prevista all’articolo 99
del codice penale, pari a due terzi.
3. Attesa la rinunzia all’appello da parte del P.G., la Corte de L’Aquila ha confermato la
sussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 625 n. 7 c.p, per avere gli imputati
prelevato la pala meccanica all’interno di un cantiere aperto e non recintato, ma ha
escluso quella di cui all’articolo 61 n. 7 del codice penale. Conseguentemente con
sentenza del 4 luglio 2013, in parziale riforma della decisione impugnata, esclusa la
predetta aggravante, ha rideterminato la pena nei confronti di Tamburrano e Tullo, in
anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500 di multa ciascuno.
4. La Corte territoriale, con sentenza del 4 luglio 2013, ha ritenuto che il reato, commesso
il 19 settembre 1997, non fosse prescritto in considerazione dell’incidenza della
recidiva, da calcolare nel massimo e rilevante ai fini della prescrizione.
Conseguentemente, muovendo da una pena massima di anni sei di reclusione,
aumentata di due terzi, fino ad anni 10, per la recidiva, e ulteriormente aumentata per
gli atti interruttivi, di ulteriori due terzi e cioè di anni 6 e mesi sei, la Corte è pervenuta

al termine di anni 16 e mesi 6, al quale aggiungere il tempo di sospensione del giudizio
di primo grado pari a mesi due e giorni 7. Conseguentemente, secondo la Corte, il
termine finale di prescrizione sarebbe scaduto il 26 maggio 2014.
5. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i difensori di Tamburrano
Tommaso e di Tullo Francesco con atti separati.
6. Il primo lamenta violazione di legge in relazione all’articolo 157 e 161 del codice penale
in tema di prescrizione, rilevando che la pena massima edittale di anni sei di reclusione,
aumentata di due terzi per la recidiva contestata, determina un termine prescrizionale
massimo di 10 anni, con la conseguenza che la prescrizione è maturata il 19 settembre
2007, data precedente alla sentenza di primo grado; in ogni caso anche computando il

4L-(

termine prescrizione massimo di 15 anni la prescrizione sarebbe maturata il 26 maggio
2013.
7. Il difensore di Tullo Francesco prospetta analoghe censure, sempre con riferimento alla
determinazione della data di prescrizione, rilevando che il termine come prorogato è di
10 anni, a cui aggiungere il periodo di sospensione pari a mesi due e giorni sette.
Conseguentemente alla data del 4 luglio 2013 fissata per la discussione del

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata merita censura.
1. Il reato contestato è stato consumato il 19 settembre 1997 e, quindi, il termine
prescrizionale di sei anni, secondo il testo dell’art. 157 c.p. modificato dalla L. n. 251
del 2005, che appare applicabile nel caso di specie perché più favorevole e perché la
decisione di primo grado è del 5 ottobre 2009, ovvero successiva alla entrata in vigore
della L. n. 251 del 2005, con l’aumento per la recidiva e quello previsto dall’art. 161
c.p., oltre alla sospensione dei termini pari a giorni sessantasette, è maturato alla data
del 26 giugno 2012.
2. In questi termini va corretto il calcolo della prescrizione operato dalla Corte territoriale.
3. In particolare, diversamente da quanto argomentato in entrambi i ricorsi, che omettono
di computale parte dei diversi aumenti di legge, il suddetto termine di prescrizione va
determinato come segue: muovendo dalla pena edittale di anni sei, relativa all’ipotesi di
furto monoaggravato, occorre aggiungere l’aumento per la recidiva, ai sensi del quarto
comma dell’art. 99 c.p, ma nei limiti di cui all’ultimo comma della disposizione.
Pertanto, non nella misura di 2/3 della pena edittale (anni 4), ma nei limiti di anni 3 e
mesi 2, come da condanna riportata e passata in giudicato prima della data di
commissione del reato per il quale si procede (19 settembre 1997). Si perviene,
pertanto, al termine di anni 9 e mesi 2, cui occorre sommare l’aumento ai sensi dell’art.
161, secondo comma, c.p., pari a 2/3 del predetto termine, corrispondente ad anni 5 e
mesi 7, per un totale di anni 14 e mesi 7, cui occorre aggiungere, da ultimo, il termine
di sospensione (in particolare, dal 28 luglio 2009 al 5 ottobre 2009) di mesi 2 e giorni 7.
Pertanto, aggiungendo alla data di commissione del fatto del 19 settembre 1997 il
termine complessivo di anni 14, mesi 9 e giorni 7, si perviene al termine di prescrizione
del reato del 26 giugno 2012, data precedente alla pronuncia della sentenza di secondo
grado.
4. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza
rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annul”Ntra—s–e-ntenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione

4

procedimento in Corte d’Appello, il reato era già prescritto.

/1

Il Consigliere estensore

reside

Così deciso in Roma il 28/02/2014

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