Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32724 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32724 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
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DI TRAPANI NICOLO ‘ N. IL 08/06/1961
avverso l’ ordinanza n. 2834/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 giugno 2012 il Tribunale di sorveglianza di Bologna
ha rigettato il reclamo proposto da Di Trapani Nicolò, detenuto presso la Casa di
reclusione di Parma, avverso il decreto del 3 novembre 2011 del Magistrato di
sorveglianza di Reggio Emilia, ritenendo corretta la decisione per il contenuto
criptico delle
missive,
caratterizzate anche da
disegni
indecifrabili,
potenzialmente rilevanti per la tutela dell’ordine e della sicurezza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’art.
18-ter Ord. Pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
ricettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (tra le altre, Sez.
2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).
Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589
cod. proc. pen, che richiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di
garantire la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato, ferma restando
la facoltà concessa all’imputato detenuto di presentare dichiarazioni e richieste
con atto ricevuto dal direttore dell’istituto penitenziario, prevista dall’art. 123
cod. proc. pen.
3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, poiché la
dichiarazione di rinuncia al ricorso è stata fatta dal ricorrente, detenuto a Parma,
con specifica indicazione del procedimento penale di riferimento, e, ricevuta dal
Direttore dell’Istituto 11 febbraio 2013, è stata tempestivamente trasmessa alla
Cancelleria di questa Corte.
Tale dichiarazione, che rende il ricorso inammissibile, preclude l’esame delle
ragioni di doglianza nel merito.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma equitativamente liquidata di euro cinquecento in
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