Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32723 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32723 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO SAVERIO N. IL 11/05/1965
avverso la sentenza n. 221/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
12/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore nerale in persona • el Dott.
che ha concluso per
i

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/02/2014

Con sentenza in data 12.10.12 la Corte di Appello di Bari,pronunziava la riforma
della sentenza emessa dal GUP del Tribunale del luogo,in data 9.12.2003,nei
confronti di ESPOSITO Saverio,a seguito di rinvio disposto da questa Corte,con
sentenza del 6.12.11per la definizione del trattamento sanzionatorio,e determinava la
pena per il reato di detenzione e porto abusivo di un’arma clandestina,nonché per il
delitto di ricettazione,unificati ai sensi dell’art.81 cpv.CP.sotto la più grave ipotesi di
ricettazione,tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche,e applicata la
diminuente del rito abbreviato,in anni uno e mesi due di reclusione ,€600,00 di multa.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato,deducendo:
1-la violazione di cui all’art.606 co.1 lett.B-E-CPP,in relazione agli artt.62 bis-133 e
81 CP,nonché in riferimento agli artt.157,161 CP. -192 co.1 CPP.e 546 CPP.
A riguardo evidenziava l’erronea applicazione della legge penale,rilevando che la
Corte territoriale,che doveva pronunziarsi sulla determinazione di pena,avendo il
primo giudice erroneamente ritenuto di operare il giudizio di equivalenza delle
attenuanti generiche,laddove non ricorrevano aggravanti nella contestazione,aveva
eseguito un computo errato,atteso che dopo aver affermato che doveva essere ridotta
fino ad un terzo per le attenuanti generiche,la pena base(per il più grave reato di cui
all’art.648 CP) aveva tuttavia ridotto la pena stessa in misura di un quarto.
Inoltre evidenziava che erroneamente non risultava rilevata l’estinzione per
decorrenza del termine di prescrizione del reato di cui all’art.23 1.n.110/75,essendo il
relativo termine(di anni sette e mesi sei,secondo il testo dell’art.157 CP)decorso alla
data del 22.11.10Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.

Va rilevata l’inammissibilità del ricorso.
In primo luogo si osserva che la determinazione della pena risulta eseguita dal
giudice del rinvio nel rispetto del limite stabilito da questa Corte, essendo state
concesse dal giudice di primo grado le attenuanti generiche,in relazione alle quali
doveva essere operata la riduzione prevista “ex lege”; riduzione che, peraltro, non
necessariamemte doveva essere operata nella misura massima consentita dalla legge.
Né in questa sede è riproponibile alcuna censura inerente alla corretta applicazione
dei criteri di legge,ex art.133 CPPeraltro risulta inammissibile la censura che riguarda l’omessa declaratoria di
estinzione del reato ex art.23 1. n.110/75,in quanto il giudizio di rinvio era circoscritto
alla rideterminazione della pena, per cui si era formato il giudicato sulla sussistenza
dei reati e sulla responsabilità dell’imputato.

FATTO E DIRITTO

Deve dunque essere dichiarata l’inammissibilità del gravame,a cui consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché al versamento
della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle AmmendePQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle AmmendeRoma,deciso in data 26 febbraio 2014.

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