Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32722 del 26/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32722 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPINOZA MENA JOSÈ MARIA N. IL 16/04/1989
avverso la sentenza n. 469/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/07/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS
Udito il Procuratore Ge erale in gersona del Dott.
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che ha concluso per \

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 26/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 15-7-2010 la Corte di Appello di Roma confermava a carico di ESPINOZA
Mena Josè Maria la sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale del luogo,in data
19.9.2008,con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli
artt.56-110-624.625 co.1 n.4 CP.,per aver tentato di sottrarre una borsa a Lanceri Tiziana che
la custodiva all’interno dell’autovettura,fatto commesso con l’aggravante di avere agito con
destrezza e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale,acc.in data 26.8.2008-Per tale
reato era stata inflitta la pena di mesi tre di reclusione ed Euro 60,00 di multa,con le generiche
equivalenti alle contestate aggravanti.

1-vizio della motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione
dell’aggravante di cui all’art.625 n.4 CP.,osservando che la persona offesa al momento del
fatto era in condizioni di vigilare sulla autovettura che aveva lasciato aperta,contenente la
borsa di cui all’imputazione-Censurava inoltre il mancato riconoscimento della attenuante prevista dall’art.62 n.4
CP.,evidenziando che la borsa conteneva dei fascicoli,del valore meramente cartolare-Alla
stregua di tali rilievi la difesa osservava che la motivazione della sentenza sul punto si rivelava
meramente apodittica.3-Infine la difesa censurava la mancata esclusione della recidivaPer tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della impugnata sentenza.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
In primo luogo va evidenziato che dal testo della sentenza si evince la puntuale analisi dei
presupposti che integrano il reato contestato e che risulta correttamente ascritta l’aggravante
contemplata dall’art.625 n.4 CP.;tale aggravante,secondo l’orientamento espresso da questa
Corte (v.Cass.Sez.4-sent.n.31973 del 5.8.2009-RV244862-ed altre conformi-RV237285RV241989-)tale aggravante si configura quando,pur senza impiegare un’eccezionale abilità che
impedisca al soggetto passivo di accorgersi del furto,l’agente approfitti di una qualsiasi
situazione oggettiva o soggettiva favorevole idonea a consentirgli di eludere la normale
vigilanza dell’uomo medio,a nulla rilevando che il soggetto passivo si accorga della manovra
furtiva durante la sua esecuzioneDeve dunque ritenersi privo di fondamento il primo motivo di gravame,inerente alla
insussistenza della aggravante di cui si tratta,della quale il giudice di appello ha dato conto con
specifica motivazione,che si presenta in sintonia con i richiamati canoni giurisprudenziali.
Si rivelano prive di fondamento,altresì le censure attinenti al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art.62 n.4 CP.
Invero deve evidenziarsi che l’attenuante in questione, pur se astrattamente compatibile anche
con il reato di furto tentato (S.U. 28243/2013 – RV 255528), va comunqu4e esclusa quando
risulti che, ove il furto fosse stato condotto a compimento,il danno prodotto non sarebbe stato
di particolare tenuità; il che è appunto quanto nella specie, è stato più che correttamente
ritenuto dalla corte di merito, sulla base della non contestata ricostruzione del fatto, consistito
nel tentativo di sottrazione di una borsa con tutto il suo contenuto, ivi compresi dei documenti,
posto che, com’è noto, anche la perdita di documenti ben può costituire (e, di norma,
costituisce) causa di danno non indifferente, comportando per la persona offesa la necessità di
ricostituirli.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore,deducendo:

Per quanto riguarda,infine ,la doglianza inerente alla applicazione della contestata recidiva,va
rilevato che il giudice dell’impugnazione ha esaminato la censura difensiva rendendo, sul
punto, specifica motivazione, la cui validità non può essere contestata,in questa sede, sol
perché, secondo quanto si rappresenta nel ricorso, le precedenti condanne si sarebbero riferite
a fatti degli anni 2004 e 2077, la cui risalenza nel tempo non appare, all’evidenza, tale da
rendere irragionevole la ritenuta loro significanza ai fini del giudizio sulla personalità
dell’imputato e sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
PQM

Roma,26 febbraio 2014.
Il Consigliere relatore

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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