Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32721 del 17/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32721 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANTOGNOZZI PATRIZIO N. IL 06/05/1965
avverso la sentenza n. 2681/2006 TRIBUNALE di ROMA, del
23/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 17/02/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dr. Eugenio Selvaggi,

ha concluso

chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Simona Ottaviani del foro di Velletri, la quale conclude
chiedendo rigettarsi il ricorso e nel caso di declaratoria di prescrizione, la condanna del
ricorrente al risarcimento dei danni determinati in euro 50.000 ovvero nella somma diversa
ritenuta in sentenza. Deposita nota spese.

1. Il difensore di Antognozzi Patrizio propone ricorso per cassazione contro la sentenza
emessa in data 23 aprile 2013 dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice di appello,
che ha confermato la decisione adottata dal Giudice di Pace di Roma in data 17 aprile
2012, nei confronti di Antognozzi Patrizio, ritenuto responsabile del reato di
diffamazione continuata ed aggravata in danno di Dorsa Rosa, condannandolo, con il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 1000 di multa
ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in euro 3000, oltre
spese di costituzione e giudizio.
2. Avverso la decisione del Giudice di Pace ha proposto appello l’imputato rilevando che il
primo giudice non aveva correttamente valutato le dichiarazioni rese dalla persona
offesa, non aveva proceduto al suo esame dibattimentale e non aveva motivato in
modo esauriente la decisione.
3. Il Tribunale ha rilevato che all’imputato era stato contestato di avere offeso la
reputazione del notaio Dorsa Rosa, accusandola di avere offerto una prestazione
professionale discutibile, di non avere reso la corrispondente fattura e di avere,
successivamente, dichiarato il falso in sede di chiarimenti richiesti dal Presidente del
Consiglio Notarile. Con riferimento alle doglianze dell’appellante ha osservato che
l’incarico professionale era stato affidato al notaio, non dall’appellante, ma dalla madre
di questi, per cui Antognozzi Patrizio non era legittimato a richiedere alcuna fattura. In
ogni caso, non ha fornito la prova di avere effettivamente versato importo di euro 1000.
Ha rilevato di avere esaminato l’appellante in udienza, con ciò superando ogni
eventuale vizio del giudizio di primo grado e, infine, ha ritenuto corretta e
congruamente motivata l’affermazione di responsabilità operata dal Giudice di Pace.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di Antognozzi Patrizio
lamentando:

mancanza di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa;

illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale omette di prendere in esame la
mancata emissione della fattura da parte della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

RITENUTO IN FATTO

1. Preliminarmente, rileva la Corte che è maturato il termine di prescrizione del reato alla
data 12 ottobre 2013, ma l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per genericità e
manifesta infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del
procedimento di legittimità. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013,
Ciaffoni, Rv. 256463).
2. Con il primo motivo la difesa di Antognozzi deduce mancanza di motivazione in ordine
alla attendibilità della persona offesa, non avendo il Tribunale proceduto alla prescritta
attenta e rigorosa valutazione della credibilità delle dichiarazioni, con enunciazione delle
ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le prove contrarie, ribadendo che il
racconto del notaio Dorsa Rosa non è stato sottoposto ad alcuna prova di resistenza.
3. Con il secondo motivo lamenta illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale
non valuta la mancata emissione della fattura di euro 150 da parte della persona offesa,
precisando che lo stesso notaio aveva riconosciuto di avere reso una consulenza per
l’importo di euro 150, somme corrisposte regolarmente e di non aver emesso fattura,
poiché la stessa non sarebbe stata richiesta alle collaboratrici dello studio. Trattandosi
di un obbligo di legge, correttamente Antognozzi Patrizio ha lamentato la mancata
emissione della fattura. Sotto altro profilo l’attendibilità delle dichiarazioni di Dorsa Rosa
non sarebbe stata valutata riguardo alla circostanza di avere taciuto, al proprio ordine
professionale, di avere ricevuto il compenso di euro 150.
4. Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente attenendo tutte al profilo della
presunta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
5. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di
quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dal Tribunale,
dovendosi i motivi stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto non
assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso
(Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005 Ud. (dep. 25/03/2005 ) Rv. 231708).
6. In ogni caso, sulla questione centrale riproposta dalla difesa del ricorrente, il Tribunale,
con motivazione puntuale ed adeguata ha precisato che l’incarico professionale era
stato affidato al notaio, non dal ricorrente, ma dalla madre di questi, Remia Elena, per
cui Antognozzi non era legittimato a richiedere la fattura che, in ogni caso, non aveva
dimostrato di avere pagato.
7. Conseguentemente la censura è manifestamente infondata. Il reato di diffamazione
contestato al ricorrente riguarda il fatto di aver attribuito una circostanza specifica, e
cioè la mancata emissione di una fattura, da parte del notaio Dorsa, per l’importo di
euro 1000. Il notaio ha riferito (e la circostanza risulta pacificamente) di aver ricevuto
incarico, non dall’imputato, ma dalla madre di questi, per una consulenza per la quale
ha richiesto e ottenuto l’importo di euro 150. Se il fatto ritenuto offensivo è quello di

,..

non aver rilasciato la fattura di euro 1000 in favore di Antognozzi Patrizio, tale
circostanza è oggettivamente falsa, poiché il professionista non era tenuto a rilasciare
alcuna fattura, per l’importD di euro 1000, in favore di Antognozzi Patrizio. Tali
considerazioni rendono inconferenti le ulteriori deduzioni contenute nei motivi di
impugnazione.
8. Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile con condanna di De Simone
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa

9. Quanto alla parte civile, la richiesta contenuta nelle conclusioni scritte, di condanna del
ricorrente al risarcimento del danno nella misura di euro 50.000 o in quella diversa,
minore o maggiore, ritenuta congrua dalla Corte, è irricevibile, non avendo la parte
civile appellato la decisioni del giudice di prime cure o proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza di appello.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle
spese di parte civile liquidate in complessivi euro 1800, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 17/02/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

delle Ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA