Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32720 del 17/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32720 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE RAFFAELE N. IL 01/03/1977
avverso la sentenza n. 28/2011 TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/02/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dr. Eugenio Selvaggi,

ha concluso

chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. De Simone Raffaele propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli in data 22 febbraio 2013, in funzione di giudice di appello, che ha
confermato la decisione del Giudice di Pace di Napoli, dell’Il novembre 2010, che ha

pugni e schiaffi, provocandole lesioni personali, in data 23 settembre 2005.
2. Avverso la sentenza di appello aveva presentato impugnazione il De Simone, chiedendo
dichiararsi l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela, l’invalidità della
querela perché raccolta da un Carabiniere ausiliario e non da un ufficiale di polizia
giudiziaria e la prescrizione del reato. Nel merito ha chiesto l’assoluzione per
l’insussistenza del reato di lesioni personali.
3. La Corte d’Appello ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che nei reati
perseguibili a querela è sufficiente individuare la volontà di punizione del reato, senza
formule sacramentali, che la querela è validamente presentata presso ogni ufficio posto
sotto il comando di un ufficiale di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla qualità
dell’agente che riceve la querela, l’insussistenza della prescrizione e la correttezza della
decisione di primo grado, fondata sulle coerenti dichiarazioni della persona offesa,
riscontrate dalla certificazione medica.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione De Simone Raffaele lamentando:

violazione di legge riguardo alla sussistenza dell’effettiva volontà della parte offesa di
chiedere la punizione del colpevole;

violazione di legge sulla legittimazione del soggetto che ha ricevuto la querela;

intervenuta prescrizione del reato ai sensi dell’articolo 157 del codice penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo De Simone lamenta violazione dell’art. 336 del codice di rito,
evidenziando che nel verbale raccolto presso la stazione dei Carabinieri non è presente
alcuna manifestazione di volontà diretta e chiedere la punizione del colpevole, ma solo
una diffida a trattare con la persona del responsabile e con quella della rispettiva
sorella.
2. Con i secondo motivo deduce violazione delle norme relative alla presentazione della
querela, ribadendo che il soggetto che ha ricevuto la querela rivestiva la qualifica di
Carabiniere ausiliario e non di agente di polizia giudiziaria.
3. Infine, rileva la intervenuta prescrizione del reato ai sensi dell’articolo 157 del codice
penale.

dichiarato De Simone Raffaele colpevole per avere aggredito Infante Maria Pia con

4. La sentenza impugnata non merita censura.
5. Preliminarmente, rileva la Corte che per il reato è maturato il termine di prescrizione
alla data 27 ottobre 2013, ma l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta
infondatezza dei motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di
impugnazione, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del
procedimento di legittimità. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 – dep. 08/07/2013,

contraria ai dati documentali e, per il secondo motivo, acriticamente ripetitiva dei motivi
di appello e sconfessata dall’orientamento giurisprudenziale in materia.
6. Va rilevato che il ricorso non contiene censure nel merito, ma rilievi riguardanti
questioni preliminari.
7. Quanto al primo motivo, nel verbale raccolto presso gli uffici della stazione dei
carabinieri compare la dizione “chiedo che la famiglia De Simone venga diffidata dal
trattare con la mia persona e con quella di mia sorella” e nella sentenza di secondo
grado si evidenzia che il verbale di querela contiene anche la volontà di querelare i
soggetti ritenuti responsabili dei fatti, attraverso la dizione “sporgo formale denunzia
querela nei confronti delle persone menzionate in denuncia”. La motivazione della Corte
territoriale è assolutamente condivisibile poiché dal testo della querela emerge la
descrizione del fatto, le lesioni subite e la circostanza di essersi recata in Ospedale, per
cui è implicita la volontà di perseguire l’autore del reato, cui si aggiunge la specifica
richiesta della diffida a trattare con la persona del responsabile e con la congiunta di
questi.
8. Quanto al secondo motivo, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa
Sezione che ha affermato la validità della querela presentata ad un agente, anziché ad
un ufficiale di polizia giudiziaria, come previsto dall’art. 333, comma secondo,
richiamato dall’art. 337, comma primo, cod. proc. pen., in quanto, ai fini di tale
previsione è sufficiente che la querela sia presentata ad un ufficio posto sotto il

Ciaffoni, Rv. 256463). La censura, infatti, è, per il primo motivo, manifestamente

comando di un ufficiale di polizia giudiziaria, a nulla rilevando che l’atto sia, invece,
materialmente ricevuto da un semplice agente, posto che, in tal caso, si presume che
l’inoltro all’autorità giudiziaria avvenga, comunque, a cura dell’ufficiale di P.G. che dirige
l’Ufficio; inoltre, tale formalità non è prevista dalle surrichiamate disposizioni a pena di
invalidità dell’atto di querela, ma solo ai fini di garanzia della sua effettiva provenienza
da soggetto legittimato. (Sez. 5, n. 17449 del 24/01/2008 – dep. 29/04/2008, Bausilio
e altro, Rv. 239823; Sez. 5, Sentenza n. 15797 del 14/03/2007 Ud. – dep. 19/04/2007Rv. 236408). Tale ultimo profilo, relativo alla qualità dell’ufficiale che dirige l’ufficio, non
è contestato dall’istanze.

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9. Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile con condanna di De Simone
al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa
delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 17/02/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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