Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3272 del 14/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3272 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PARODI GIANLUIGI N. IL 14/12/1945
avverso l’ordinanza n. 52/2014 TRIBUNALE di IMPERIA, del
16/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/site le conclusioni del PG Dott. il )) o L,

ce)

»,a{ ‘

be,u,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 14/12/2015

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 dicembre 2014, il giudice del tribunale di Imperia
dichiarava inammissibile l’istanza di rideterminazione della pena di cui alla
sentenza 5 agosto 2014 presentata da Parodi Gianluigi per non essere stata
indicata l’autorità giudiziaria che aveva emesso il provvedimento. Con successiva
ordinanza, depositata in cancelleria il 9 gennaio 2015, lo stesso giudice, dopo
aver acquisito il parere del pubblico ministero che dichiarava di “condividere, fare
proprio e dare per trascritte le valutazioni espresse”, rigettava la richiesta di

sentenze riunite nel cumulo della procura generale di Milano 11/4/2012,
affermando che “non sussistono i presupposti in fatto e diritto xchè (sic!) possa
ritenersi l’unicità del disegno criminoso”.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
Parodi Gianluigi. Con un unico motivo deduce erronea applicazione di legge e
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In
particolare, il ricorrente osserva che era obbligo del giudice acquisire le sentenze
necessarie per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento
della continuazione tra i reati. Inoltre, per la condanna riportata ai sensi dell’art.
73 comma 5 -si intende del Testo Unico n. 309 del 1990-il giudice aveva emesso
una motivazione priva di fondamento non applicando la sentenza della Corte n.
32 del 2014 e le modifiche normative successive.

3. Il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza
impugnata motivata con formule di stile quanto al diniego del riconoscimento
della invocata continuazione e omissiva sul riconoscimento in sede esecutiva
degli effetti della richiamata sentenza costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. Per quanto attiene il
diniego del riconoscimento della continuazione, secondo il consolidato
orientamento giurisprudenziale di questa Corte, l’elemento caratterizzante
l’istituto in considerazione va ravvisato nell’unicità del disegno criminoso, inteso
quale scopo unitario dei singoli reati, i quali, sulla base degli indici esteriori alla
condotta posta in essere, si presentano come realizzazione di un programma,
delineato – sia pure a grandi linee – ab initio nella mente del soggetto, intesa nel
senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano già
deliberate, per cui le singole manifestazioni della volontà violatrice della norma o

1

riconoscimento del vincolo della continuazione formulato da Parodi tra quattro

delle norme esprimono l’attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unico
intellettivo disegno criminoso.
Il giudice a quo ha respinto l’istanza con motivazione generica, in cui è
assente ogni riferimento ai fatti concretamente posti in essere dal condannato ed
alle modalità di esecuzione, come ricavabili dalle sentenze di merito.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge
laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non
avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e

difatti, atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a
mancare un elemento essenziale dell’atto. La motivazione del tribunale non
consente di comprendere se quanto dedotto dalla parte sia stato compiutamente
esaminato e, in caso affermativo, quali le ragioni della valutazione negativa ai
fini del riconoscimento del vincolo.

2. Va ancora rilevato come sia giuridicamente errata la ragione che ha
indotto il giudice dell’esecuzione a dichiarare inammissibile la richiesta volta alla
rideternninazione della pena, compresa tra quelle per cui era stato richiesto il
riconoscimento della continuazione. Questa Corte ha costantemente affermato
che in tema di riconoscimento della continuazione, l’onere di provare i fatti dai
quali dipende l’applicazione dell’istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la
produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto
riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa,
dovendo in tale ipotesi l’acquisizione del documento essere disposta dal giudice,
come si ricava tra l’altro dalla previsione dell’art. 186 dìsp. att. cod. proc. pen.,
che espressamente riguarda l’applicazione della continuazione in sede di
esecuzione (Cass. 29 gennaio 2007 n. 9180; Cass. 24 novembre 1999 n.
2934/00). Il principio di cui sopra può essere applicato anche nel caso
considerato, atteso che, come correttamente osserva il Procuratore generale
“stante la precisa individuazione degli estremi temporali del provvedimento e la
conseguente facile reperibilità presso il casellario centrale, si ritiene che tale
carenza potesse essere colmata anche officiosamente”.

3.

Tali carenze motivazionali rendono illogico l’itinerario logico-giuridico

seguito dal giudice per addivenire alla reiezione delle istanze di Parodi Gianluigi
indicate ai capi B) e C) del decreto Gip 16.12 2014. L’ordinanza va cassata con
rinvio al tribunale di Imperia, in diversa composizione, per nuovo esame che
tenga conto dei rilievi motivazionali innanzi esposti.

2

l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso,

Resta fermo il rigetto della richiesta di cui al capo A) dell’ordinanza del 9
gennaio 2015 -non attinto dal ricorso- perché la condanna ha riguardato
sostanze di cui alla tabella I D.M. 11/4/2006 estranee all’intervento demolitorio
della Corte costituzionale.

P.Q.M.

Imperia.
Così deciso il 14 dicembre 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla rordinanza_impugnata. e rinvia per nuovo esame al tribunale di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA