Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3272 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3272 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STATELLA FILIPPO N. IL 04/09/1975
avverso la sentenza n. 482/2013 GIP TRIBUNALE di NICOSIA, del
20/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/12/2013

Statella Filippo ricorre per cassazione avverso la sentenza del gip del tribunale di Nicosia, datata
2°-6.2013 che, in sede di patteggiamento, applicava al predetto la pena di anni due,mesi due
,giorni venti di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto rapina pluriaggravata ex art. 628,1
e 3 comma n. 1 c.p., deducendo carenza di motivazione in ordine sia alla responsabilità sia al
trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve dichiararsi inammissibile: infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la
finalità e la struttura del cosiddetto patteggiamento sono incompatibili con la previsione di una
legittimazione ad impugnare in cassazione il provvedimento che abbia accolto totalmente la
richiesta di applicazione della pena – così come concordemente indicata dalle parti – e abbia escluso,
nel contempo, che allo stato degli atti, sussistessero ipotesi di fatto idonee a giustificare la
declaratoria di non punibilità di cui all’articolo 129 c.p.p., facendo peraltro, nella specie, riferimento
alle fonti di prova considerate per la decisione- confessione dell’ imputato, sommarie informazioni,
intercettazioni telefoniche- ,a fronte peraltro di censure difensive del tutto generiche e disancorate
dal concreto processuale.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli
imputati che lo hanno devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento, ciascuno. a favore della cassa delle ammende della somma di mille e cinquecento
euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.12.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
lette le conclusioni del S. Procuratore Generale, Aldo Policastro, per l’inammissibilità dei ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.

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