Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32717 del 17/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32717 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
– Tarducci Anna, nata il 19.9.1941
Avverso la sentenza n. 3929/2011 della Corte d’Appello di Firenze del 15.5.2012

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere dr Gabriele Positano.

Data Udienza: 17/02/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dr. Eugenio Selvaggi,

ha concluso

chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Per la parte civile è presente l’Avvocato Leonardo Tani del foro di Firenze, il quale conclude
chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Deposita nota spese.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Tarducci Anna propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa

del Tribunale di Firenze emessa in data 10 maggio 2010, con la quale veniva applicata
la pena di euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al
risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, Americi Carla, liquidati in euro 6000,
oltre al pagamento delle spese di costituzione della parte civile e accessori di legge.
2. Tarducci Anna, era imputata di diffamazione poiché, in concorso con altre persone, nel
mese di dicembre 2004, pubblicava, sul periodico “Il Canile”, uno scritto offensivo
dell’onore di Americi Carla.
3. Quest’ultima all’epoca dei fatti era socia e vicepresidente della sezione di Firenze della
lega nazionale per la difesa del cane, avente sede a Milano e prestava la propria attività
presso due rifugi della lega, accudendo 12 o 13 cani ivi presenti. I rapporti tra le due
donne (la parte offesa, quale vicepresidente e l’imputata, quale presidente) inizialmente
improntati a cortese collaborazione erano degenerati, dopo che era entrata a far parte
dell’associazione Faienza Francesca, la quale aveva espresso, sin dall’inizio, delle forti
riserve sull’operato della presidente, Tarducci Anna. In conseguenza dei contrasti sorti,
in data 24 ottobre 2004 la Tarducci aveva indetto un’assemblea all’esito della quale era
stato eletto un consiglio direttivo che faceva decadere la Americi dalla carica di
vicepresidente della sezione. Da tale atto derivavano conflitti ulteriori, sia tra tali
soggetti, che tra l’imputata e il Presidente della Lega Nazionale, Laura Porcari Rossi, che
portavano al commissariamento della sezione e alla nomina di un commissario per la
sezione di Firenze. In tale contesto l’imputata fa pubblicare sul periodico
dell’associazione, un articolo a propria firma, titolato “Le congiure degli odi”,
attribuendo alla Americi il fatto di ricevere, oltre al sostentamento economico
proveniente dalla lega, anche ulteriori donazioni, omettendo di fornire il rendiconto e
altri rilievi offensivi. La Corte d’Appello ha ritenuto che le espressioni utilizzate non
rientravano nel diritto di critica e che, in parte, superavano il limite della continenza, in
parte, risultavano non veritiere, con riferimento ai fatti narrati; ha escluso l’ipotesi della
provocazione per la mancanza di prova che l’articolo di contenuto diffamatorio fosse
stato determinato dall’ira dovuta alla conoscenza di una precedente lettera, inviata dalla
persona offesa, Americi Carla, alla lega. Infine, ha superato le censure relative alla
valutazione delle attenuanti generiche e dell’aggravante.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Tarducci Anna, lamentando:

(Ì-.

dalla Corte d’Appello di Firenze in data 15 maggio 2012, che ha confermato la decisione

mancata applicazione della scriminante di cui all’articolo 51 c.p. e manifesta illogicità
della motivazione, poiché le espressioni utilizzate tendevano a definire la mancanza di
fedeltà della persona offesa;

mancato riconoscimento della provocazione, ai sensi dell’articolo 599, secondo comma
codice penale, atteso il tenore della precedente lettera dell’8 novembre 2004 della
Americi.

Con memoria ai sensi dell’articolo 121 del codice di rito, il difensore di Americi Carla,

secondo cui i fatti riportati nell’ambito del diritto di critica non devono rispettare il
requisito della veridicità, trattandosi, al contrario, di una opinione contraria
cILI’orientamento della giurisprudenza (Cassazione, 7 febbraio 2007, n. 9400). Per il resto,
le espressioni utilizzate dall’imputata nell’articolo incriminato devono ritenersi
interamente false, precisando in particolare, che parte delle somme ricevute venivano
versate per il pagamento di una persona che collaborava alla pulizia del rifugio; che,
effettivamente, venivano percepite direttamente donazioni annuali, trattandosi di
trasferimenti a titolo personale che non avrebbero dovuto essere inseriti nella
contabilità della sezione. Quanto alla configurabilità del reato, ha evidenziato l’assenza
del requisito della continenza, trattandosi di espressioni assolutamente negative e
offensive, tese soltanto a ledere la reputazione della Americi. Quanto al secondo motivo
relativo alla scriminante della provocazione, ha evidenziato l’assenza di prove riguardo
alla pregressa conoscenza della lettera dell’8 novembre 2004 da parte della Tarducci.
Lettera, in effetti, mai menzionata nell’articolo incriminato e mai citata nella assemblea
sezionale del 5 dicembre 2004.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il reato contestato è stato consumato nel dicembre del 2004 e, quindi, il termine
prescrizionale di sette anni e sei mesi, con la sospensione di giorni cinquantasei, è
maturato nel mese di agosto 2012, ovvero successivamente alla pronuncia della
sentenza di secondo grado. Orbene i motivi d’impugnazione, per quel che si dirà, non
sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere
conto anche in sede di legittimità.
2. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2,
perché, tenuto conto di quanto emerge a carico della Tarducci dalla motivazione delle
due sentenze, non risulta evidente la estraneità della ricorrente ai fatti contestati.
Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza
rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
3. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi
dell’art. 578 c.p.p. e meritano considerazione perché pongono l’accento, anche se con
alcune concessioni al merito della vicenda (in particolare per ciò che attiene il secondo
motivo), certamente inammissibili in sede di legittimità, su inadempienze motivazionali

con riferimento al primo motivo, ha contestato l’assunto della difesa dell’imputata,

della sentenza impugnata. Appare opportuno ricordare che la Suprema Corte (Cass.,
sez. 4, 5 giugno 1992-15 febbraio 1993, n. 1340, CED 193033; S.U. 21 ottobre 199222 febbraio 1993, n. 1653, Marino, CED 192465; Cass., Sez. 6, 7-31 marzo 2003, n.
15125, CED 225635) ha stabilito che in presenza di una causa di estinzione del reato
non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l’inevitabile
rinvio della causa all’esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è
incompatibile con l’obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per

il principio vale per gli effetti penali della sentenza, ma non per quelli civili, cosicché
qualora, in sede di legittimità, si riscontri, unitamente alla sopravvenuta prescrizione
del reato, anche un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità
dell’imputata, condannata dal giudice di merito anche al risarcimento del danno in
favore della parte civile, la Corte di Cassazione, oltre ad annullare senza rinvio la
sentenza impugnata, ai fini penali, in conseguenza della causa estintiva, deve
annullarla, quanto alle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p. (Cass., Sez. 5, 5 febbraio-6
marzo 2007, n. 9399, RV 235843; Sez. 5, n. 594 del 16/11/2011 – dep. 12/01/2012,
Perrone, Rv. 252665).
4. Tanto premesso, va detto che con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancata
applicazione della scriminante di cui all’articolo 51 c.p. e manifesta illogicità della
motivazione. In particolare, sebbene il giudice di appello abbia correttamente distinto il
diritto di cronaca da quello di critica, ha erroneamente ritenuto non applicabile l’articolo
51 c.p. La Corte ha escluso che il termine “Giuda”, che certamente costituisce un
giudizio, fosse funzionale all’economia dell’articolo, mentre, secondo la difesa, risultava
certamente finalizzato a evidenziare solo la mancanza di fedeltà della persona offesa,
nei rapporti professionali e personali. Anche le ulteriori espressioni, per quanto dure ed
aspre, sarebbero dirette a giudicare l’operato della Americi e non ad offenderla
personalmente, rispettando quindi il principio della continenza, da intendere in maniera
più elastica ed ampia.
5. La censura è infondata. Quanto al primo motivo la decisione impugnata è congruamente
motivata, non potendosi sostenere che l’imputata, Tarducci, si sia limitata a descrivere,
criticandola, una condotta posta in essere dalla Americi, colpevole – come sostiene la
difesa della prima – di non avere condiviso o contabilizzato le offerte ricevute. Al
contrario, tali ultime circostanze sono certamente false e la ricorrente non contesta,
sotto questo profilo, il ragionamento della Corte territoriale, essendo chiaro che la
persona offesa non era tenuta a contabilizzare le donazioni ricevute in proprio e,
comunque, utilizzate per la cura dei cani, peraltro di proprietà della sola Americi. Per il
resto, le espressioni utilizzate non rispettano il principio della continenza essendo del
tutto debordanti rispetto alla finalità della comunicazione e risultando unicamente

l’intervenuta estinzione del reato, stabilito dall’art. 129 c.p.p., comma 1. Naturalmente

finalizzate a ledere la reputazione della Americi, più che ad informare la opinione
pubblica.
6. Con il secondo motivo la Tarducci deduce il mancato riconoscimento della provocazione
ai sensi dell’articolo 599, secondo comma codice penale, non avendo, il giudice di
appello, considerato che la Americi, nella precedente lettera dell’8 novembre 2004,
aveva gettato discredito sull’imputata. La Corte avrebbe erroneamente escluso
l’applicabilità dell’esimente, poiché non vi era la prova che, al momento della redazione

2004, inoltrata dalla parte civile, Americi Carla, alla lega. In ricorso si evidenzia che
l’imputata era a conoscenza, più che di tale lettera, di una sorta di precedente congiura,
organizzata a suo danno dall’Americi, con la conseguenza che lo stato d’ira non era
stato determinato dalla singola lettera, ma da una molteplicità di azioni dirette ad
offendere l’imputata.
7. La tesi della ricorrente relativa alla configurabilità dell’art. 599 del codice penale, appare
destituita di fondamento probatorio attesa la differente prospettiva posta a sostegno
della doglianza, secondo cui la provocazione e il conseguente stato d’ira, non sarebbero
stati determinati dalla singola lettera dell’8 novembre 2004, ma da un più complesso e
meno definito stato di “congiura”, costituito da una molteplicità di azioni dolosamente
dirette ad offendere la persona della imputata. Rispetto a tale “congiura” andrebbe
valutata, secondo la difesa della Tarducci, la tempestività della reazione, concretizzatasi
nell’articolo pubblicato sul primo numero utile del periodico di riferimento. Si tratta di
una doglianza generica, che fa riferimento ad un presunto clima capillarmente censorio
non meglio definito, che rende la doglianza non valutabile in questa sede poiché, da un
lato, è ancorata a !abili elementi di fatto e, dall’altro, a valutazioni teoriche non
riscontrabili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, per essere il reato estinto per
prescrizione, rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese
sostenute dalla parte civile che si liquidano in euro 1.800 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 17/02/2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’articolo incriminato, l’imputata fosse a conoscenza della missiva dell’8 novembre

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