Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32717 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32717 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
URSO ANGELO N. IL 31/05/1964
avverso la sentenza n. 4633/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.6.2012 la Corte di appello di

Palermo

confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato Urso Angelo
colpevole del reato previsto dall’art.3 bis legge 9 legge n.575 del 1965
perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, non ottemperava nel termine fissato
all’ordine di deposito della somma di euro 1.500 a titolo di cauzione.In

Avverso la sentenza l’imputato ricorre per i seguenti motivi:mancato
riconoscimento delle circostanze indicate nell’art.62 bis cod.pen., il cui
diniego non può essere giustificato dalla sola presenza di precedenti
penali e dovendosi considerare le precarie condizioni di vita personale e
la delicata situazione familiare e sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti.
Esso si articola in una richiesta al giudice di legittimità di vagliare
direttamente la sussistenza delle condizioni fattuali che legittimano la
concessione delle circostanze attenuanti previste dall’art.62 bis cod.pen. ,
sostituendo una propria valutazione all’apprezzamento (negativo)
compiuto dal competente giudice di merito con argomentazione
giuridicamente corretta e immune da vizi logici.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Urso Angelo deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.

Palermo il 5.8.2008.

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