Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32716 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32716 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CATALANO ALESSANDRO VINCENZO N. IL 15/01/1977
avverso la sentenza n. 4503/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.6.2012 la Corte di appello di Palermo confermava la
sentenza del Tribunale di Marsala che dichiarava Catalano Alessandro colpevole
del reato previsto dagli artt. 81 comma 2 e 9 comma 1 legge n.1423 del 1956
perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, violava ripetutamente le prescrizioni impostegli
non presentandosi più volte per la firma di rito.Con la recidiva infraquinquennale.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi:violazione degli
sussistenza del vizio di mente per cronica intossicazione da stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Anche se intitolato quale violazione della legge penale il motivo di ricorso
concretamente formulato corrisponde ad una richiesta al giudice di legittimità di
travalicare il proprio ambito cognitivo compiendo una valutazione diretta della
capacità di intendere e di volere dell’imputato, disattendendo l’esito della perizia
psichiatrica alle cui conclusioni il competente giudice di merito ha aderito con
motivazione congrua e immune da vizi logici.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Catalano Alessandro deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude la rilevabilità della
sopravvenuta prescrizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.
artt.89 e 98 cod.pen. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto la