Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32712 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32712 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROLFO TOMMASO N. IL 15/11/1971
avverso l’ordinanza n. 219/2013 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
11/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ectO(A0 (2,0w,rco

peA, .ek IR,tho

Uditi dife or Avv.;

Data Udienza: 11/04/2014

RITENUTO IN FATTO

Tommaso Rolfo ricorre per cassazione

avverso l’ordinanza del

Tribunale del riesame di Firenze, in data 11-12-13,nella parte in cui ha
rigettato la richiesta di riesame, ex art 324 cod. proc. pen., avverso il
decreto di sequestro emesso dal PM di Firenze il 15-11-2013 ,eseguito il
18-11-2013, in relazione al reato di cui all’alt 353 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione dell’art. 253

predetto provvedimento sia adottabile in assenza di gravi indizi di
colpevolezza, sulla sola base dell’astratta configurabilità del reato. Al
contrario, esso non può avere funzione esplorativa ma solo di verifica di
concreti elementi già in possesso dell’Autorità giudiziaria, alla quale non è
consentito di procedere “al buio”, nella speranza di trovare un qualche
elemento a supporto di mere ipotesi. Viceversa, nel caso di specie, non
esiste alcun elemento a carico del Rolfo, che non ha affatto agito per
turbare le aste e che non aveva alcuna consapevolezza del piano
delittuoso, come ritenuto dallo stesso Tribunale, che non ha ravvisato
l’elemento soggettivo del reato.
2.1.Con il secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 63 cod.
proc. pen. poiché il coindagato Cicaloni, in quanto formale autore degli
atti di partecipazione all’asta, aggiudicazione e mancato pagamento del
relativo prezzo (atti che, secondo la Procura, concreterebbero il
reato),avrebbe dovuto essere sentito ab origine in qualità di coindagato
del medesimo reato ascritto al Rolfo e pertanto, ai sensi dell’art.
63,comma 2, cod. proc. pen., le sue dichiarazioni sono inutilizzabili tanto
contra se quanto contra alios e quindi anche nei confronti del Rolfo.
2.2.Con il terzo motivo, si deduce violazione dell’art 253 cod. proc.
pen. poiché sono stati sequestrati documenti che non possono essere
considerati pertinenti al delitto di turbativa d’asta per cui si
procede,inerendo a soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni
professionali del Rolfo, per questioni completamente estranee al reato in
disamina.
2.3.Con il quarto motivo, si deduce violazione dell’art. 103 cod. proc.
pen. poiché si dà atto ,nel verbale di perquisizione e sequestro, che il PM
e il rappresentante del Consiglio dell’Ordine degli avvocati si sono
allontanati alle ore 11. Dunque erroneamente il Tribunale ha restituito i
soli documenti n. 8 e 9, che sono stati sequestrati
1

cod. proc. pen. poiché erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il

successivamente,perché, una volta accertata la violazione dell’art. 103
cod. proc. pen., il giudice a quo avrebbe dovuto dissequestrare anche i
rimanenti documenti, non essendo dato stabilire se essi siano stati
appresi prima che il PM e il rappresentante del Consiglio dell’Ordine si
allontanassero o dopo, in quanto le operazioni si sono protratte per oltre
due ore, fino alle ore 13,10.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum,nella
giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale il
tribunale,in sede di riesame del sequestro probatorio, deve pronunciarsi
esclusivamente in ordine all’astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale
astrattezza però non implica che il giudice debba esclusivamente “prendere atto”
della tesi accusatoria, senza alcuna possibilità di sindacarla, ma determina
soltanto l’impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza.
Alla giurisdizione compete perciò il potere-dovere di espletare il controllo di
legalità, sia pure nell’ambito delle indicazioni in facto offerte dal pubblico
ministero. L’accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va quindi
compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non
possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le
reali risultanze processuali ma che vanno valutati così come esposti, al fine di
verificare se essi consentano di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
Pertanto il tribunale non deve instaurare un processo nel processo ma svolgere
l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni
difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei
presupposti che legittimano il sequestro (Cass. Sez. U, n. 23/97 del 20-111996,Bassi, rv. 206655; Sez. U., n. 20 dell’ 11-11-1994, Ceolin, Rv. 199172).
Non occorre pertanto che vi siano indizi di colpevolezza a carico del soggetto nei
confronti del quale viene effettuato il sequestro poiché il vincolo di indisponibilità
consegue a una decisione sulla rilevanza e legalità della prova, che si vuole
rendere disponibile per il processo, e non mira a soddisfare le finalità per le quali
il legislatore ha predisposto le misure cautelari (Cass. Sez 1 , n. 5545/98 del 310-97, Attaniese , rv. 209889). Nel caso di specie, il Tribunale, richiamando le
considerazioni formulate dal PM, ha posto in rilievo che dalla segnalazione
inoltrata dal giudice delegato, nell’ambito del fallimento “Becattini Costruzioni
2

Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.

sas”, dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, dai riscontri documentali e
bancari acquisiti, nonché dall’acquisizione di atti della procedura
concorsuale,sono emersi gravissimi indizi circa la commissione del reato di
turbata libertà degli incanti poiché il fallito, nel contesto della procedura di
vendita di un appartamento di proprietà di Becattini Walter, ha depositato
reiteratamente, tramite suoi conoscenti, nonché mediante l’intervento
dell’avvocato Tommaso Rolfo, istanze di offerta, pagando la relativa cauzione,con
assegni circolari,aggiudicandosi il bene, salvo poi non corrispondere il saldo del

22 novembre 2012, ben consapevole della riferibilità dell’iniziativa al fallito, si
era occupato direttamente della presentazione dell’istanza e del compimento
degli ulteriori atti necessari alla procedura fallimentare, agendo anche quale
procuratore speciale del potenziale acquirente. Ciò è sufficiente ad integrare il
requisito del fumus commissi delicti. Ogni questione relativa all’attendibilità del
Cicaloni e alla ravvisabilità dell’elemento soggettivo del reato attiene al merito
della regiudicanda e non intacca la legittimità del sequestro.
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum

si sostanzia,come si

vede, in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie
logiche,del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico esperito dal
giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

2. Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento. Occorre ,in primo
luogo, osservare come l’ipotesi accusatoria si basi, secondo la prospettazione
del PM, poc’anzi analizzata, su una pluralità di elementi (segnalazione del
giudice delegato,indagini di polizia giudiziaria, acquisizione di atti della procedura
fallimentare, riscontri documentali e bancari) che prescindono dalle dichiarazioni
del Cicalone e che valgono di per sé ad integrare il requisito dell’astratta
configurabilità del reato ipotizzato e quindi a legittimare il sequestro, onde la
censura formulata perde, in larga misura, di rilevanza. Va comunque rilevato
come la sanzione di inutilizzabilità erga omnes postuli che, a carico del soggetto
sentito senza le garanzie previste per l’indagato o per l’imputato, risultino
acquisiti prima dell’escussione indizi non equivoci di reità,non rilevando, al
riguardo, eventuali sospetti od intuizioni personali dell’interrogante (Cass. Sez.
U. n. 23868 del 23-4-2009, Fruci, Rv. 243416).
In tal caso, il soggetto è stato irritualmente escusso come persona
informata sui fatti giacchè avrebbe dovuto essere sentito ab origine in qualità di
imputato o di indagato e dunque le sue dichiarazioni non possono essere
utilizzate né

contra se nè contra alios. Ove invece gli elementi di reità
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prezzo e quindi porre nel nulla la vendita. L’avv. Rolfo, in occasione dell’asta del

emergano soltanto nel corso dell’audizione, le dichiarazioni rese dal soggetto
escusso , a norma dell’alt 63,comma 1, cod. proc. pen., non sono utilizzabili
contro quest’ultimo ma lo sono appieno nei confronti dei terzi.
L’inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell’ad 63, comma 2, cod. proc. pen.,
richiede quindi l’originaria esistenza, a carico dell’escusso, di precisi, anche se
non gravi, indizi di reità, che non possono automaticamente inferirsi dal solo
fatto che il dichiarante risulti essere stato, in qualche modo, coinvolto in vicende
potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti di carattere

dall’autorità inquirente, presentino connotazioni tali da indurre a ravvisare
concretamente la sussistenza di elementi di spessore indiziante sufficiente ad
attribuire al soggetto la qualità di indagato ( Cass. Sez 3, n. 21747 del 26-4-05,
rv. 231995 ; Sez 6, n. 28110 del 16-4-10, rv. 247773 ; Sez 6, n. 4422/05 del
7-10-04, rv. 231446). Spetta al giudice il potere di verificare in termini
sostanziali- e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l’eventuale
iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato- l’attribuibilità al soggetto
escusso della qualità di indagato, nel momento in cui le dichiarazioni sono state
rese. Il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato
di legittimità (Cass. Sez U. n. 15208 del 25-2-10 , Mills, rv. 246581). Ne deriva
che il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali elementi fossero stati acquisiti
a carico del Cicalone prima della sua audizione ed argomentare circa lo spessore
del quadro indiziario esistente nei confronti di quest’ultimo, al momento in cui
egli rese le sommarie informazioni testimoniali: se cioè esso fosse tale da indurre
ad attribuirgli, già prima della sua audizione ,la qualità di indagato. In mancanza
di tali indicazioni, il motivo è da considerarsi generico.

3.Infondato

è

anche

il

terzo

motivo

di

ricorso.

Si

è,

in

giurisprudenza,chiarito che tra le cose pertinenti al reato rientrano tutte quelle
che sono in rapporto ,anche indiretto, con la concreta fattispecie criminosa e
risultano strumentali all’accertamento dei fatti, ossia le cose necessarie alla
dimostrazione delle modalità di preparazione e di esecuzione del
reato;all’identificazione del colpevole; all’accertamento del movente ed alla
determinazione dell’ante factum e del post factum , comunque ricollegabile al
reato (Cass. Sez. 4, n. 2622/11 del 17-11-2010, rv. n. 249487; Sez 6, n. 1506
del 7-4-97). Dunque il rapporto di pertinenza tra le cose sequestrate e l’ipotesi di
reato per cui si procede non può essere concepito esclusivamente in termini di
relazione immediata, ben potendo acquisire rilievo ed essere oggetto di
apprensione ogni oggetto utile a ricostruire i fatti, che, anche in forma
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penale a suo carico. Occorre invece che le predette vicende, così come percepite

indiretta,possa contribuire al giudizio sul merito della contestazione, anche sotto
il profilo della qualificazione giuridica ( Cass. Sez. 3, n. 13641 del 12-2-2002,Rv.
221275 ; Sez. 6, n. 14411 del 5-3-2009, Rv. 243267). Al riguardo, il giudice a
quo ha argomentato, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, nel senso
che il sequestro non possa essere circoscritto alla documentazione di cui al
fascicolo “Cicaloni” poiché anche gli altri documenti sequestrati sono relativi a
personaggi coinvolti nelle indagini e sono quindi utili agli accertamenti.

ricorrente,infatti,nel descrivere il contenuto del verbale di sequestro, rappresenta
che l’indicazione dei documenti numerati da 1 a 7 precede l’attestazione
che,alle ore 11, il PM e il rappresentante del Consiglio dell’ordine hanno lasciato
il luogo della perquisizione, mentre la menzione dei documenti recanti i numeri
8 e 9 è apposta successivamente a tale attestazione. Correttamente pertanto il
Tribunale ha proceduto alla restituzione di questi ultimi documenti, posti sotto
sequestro dopo che il PM e il rappresentante del Consiglio dell’ordine si erano
allontanati e, quindi, in violazione dell’art. 103 cod. proc. pen. Tutti gli altri
documenti invece sono stati sequestrati alla presenza di tali soggetti, onde , in
relazione ad essi, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile.
Il ricorso va dunque rigettato con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.

Così deciso in Roma , all ‘udienza dell’11-4-14 .

4. Privo di pregio è anche l’ultimo motivo di ricorso. Lo stesso

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