Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32711 del 11/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32711 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LATERZA PASQUALE N. IL 11/07/1972 parte offesa nel
procedimento
c/
MODESTI FABIO N. IL 30/03/1962
avverso il decreto n. 7834/2013 GIP TRIBUNALE di BARI, del
07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentitele conclusioni del PG Dott. k.
– ChARC)r< Uditi dife or Avv.; Data Udienza: 11/04/2014 t , 1. Pasquale Laterza,in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente, ricorre per cassazione, quale persona offesa e tramite il difensore, avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Bari, in data 7-5-13, lamentando che il Giudice si sia pronunciato esclusivamente in ordine al reato di cui all'ad 328 cod. pen,senza esaminare le altre ipotesi criminose ravvisabili , ex artt 323 e 640 bis cod. pen., analizzate sia nella richiesta di archiviazione che nell'opposizione. Ove il Gip, invece di anticipare valutazioni di merito sulle potenzialità dimostrative delle indagini suppletive proposte dalla persona offesa, avesse fissato l'udienza camerale, la parte lesa avrebbe potuto offrire tutti gli elementi per valutare approfonditamente la regiudicanda. Si chiede pertanto annullamento del decreto impugnato. 2.Con requisitoria scritta depositata il 16-12-13, il P.G. presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile poiché, relativamente ai reati di cui agli artt. 323 e 640-bis cod. pen.,l'Associazione di cui il Laterza è legale rappresentante, come esattamente rilevato dal P.G, non riveste qualità di persona offesa e non è dunque legittimata a proporre ricorso per cassazione. Il reato di abuso d'ufficio ha infatti natura plurioffensiva solo quando sia finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto, in quanto,in tal caso, esso è idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della pubblica amministrazione, il concorrente interesse del privato a non subire un illegittimo vulnus della propria sfera giuridica, per effetto del comportamento antigiuridico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. Ne consegue che il soggetto al quale tale condotta abbia arrecato danno riveste qualità di persona offesa ed è quindi legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nonché ricorso per cassazione avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione,ex ad 409 cod. proc. pen. (Cass. Sez 6 13-3-1997,Pugliese,rv. 207933; Sez. 6, 6-5-99, Macrì Del Giudice, rv. 213525 ; Sez 6, n. 20399 del 22-3-2006, rv.234728). Allorchè invece il reato di abuso d'ufficio sia finalizzato a procurare ingiusto vantaggio,come nel caso in disamina, nel quale si ipotizza che la condotta criminosa fosse volta a procurare un ingiusto vantaggio alle associazioni individuate dall'Ente Parco per la stipula delle convenzioni, il delitto di cui all'alt 323 cod. pen. ha natura monoffensiva, poiché l'interesse tutelato è soltanto quello costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza del comportamento degli agenti pubblici. Ne deriva che il privato contro interessato,che può eventualmente assumere la veste di danneggiato, non è persona offesa dal reato e non è pertanto titolare dei diritti processuali di cui agli artt. 408,409 e 410 cod . proc. pen. (Cass. Sez 6, n. 40694, rv. 235532). Ancor meno può attribuirsi al ricorrente qualità di persona offesa relativamente al delitto di truffa aggravata commesso ai danni dell'Ente Parco. 2.11 difetto di legittimazione comporta l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. 1 RITENUTO IN FATTO 4 Così deciso 1'11-4-14.

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