Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32710 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32710 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COTIC SIMON N. IL 17/01/1979
avverso la sentenza n. 890/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
13/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.10.2011 la Corte di appello di Trieste riduceva
ad anni 3 mesi 3 di reclusione e euro 44.000 di multa la pena inflitta dal
Giudice dell’udienza preliminare a Cotic Simon, imputato di più reati
previsti dagli artt. 12 comma 3 d.lgs. n.286 del 1998 e 648 cod.pen.
Avverso la sentenza il difensore ricorre formulando il seguente
testuale motivo: “omessa motivazione riguardo al mancato

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché il motivo è totalmente privo del
requisito di specificità e perché con l’appello era stato censurata
l’eccessività della pena e non la dichiarazione di colpevolezza
dell’imputato.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Cotic Simon deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.

proscioglimento ex art.129 cod.pen. “.

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