Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3271 del 06/12/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3271 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PALMA GIANFRANCO N. IL 07/10/1974
avverso la sentenza n. 7747/2013 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
14/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 06/12/2013
Palma Gianfranco ricorre per cassazione avverso la sentenza del gip del tribunale di Roma in data
14.6.2013 che, in seguito a patteggiamento ex art. 444 c.p.p., gli applicava, per il delitto di tentata
rapina pluriaggravata ex art. 56,628 commi 1 e 3 n. 1 c.p. la pena di anni uno,mesi sei di
reclusione ed euro 600,00 di multa, e deduce, pur in modo generico, una diversa per nulla precisata
qualificazione del fatto di reato, come vizio di motivazione in ordine alla susistenza ed al
conseguente bilanciamento delle circostanze di segno opposto.
Il ricorso è manifestamente inammissibile.
La sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del
vizio di motivazione, se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità
di cui all’art. 129 c.p.p. Nella specie il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una
motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo,
verificare l’assenza di cause di non punibilità, motivare sull’esatta qualificazione del fatto, sulla
correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena. Il che nella specie è
puntualmente avvenuto, per aver richiamato il gip nel corpo motivazionale della decisione la
confessione dell’ imputato in ordine a tutti i delitti contestati, le informative della p.g., i precedenti
specifici ed aver escluso la sussistenza di cause di non punibilità.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di millecinquecento euro,
così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, che sono chiaramente pretestuosi e quindi
idonei a dimostrare la sua colpa.
P.Q.IVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’ 6.12.2013
Letti gli atti, la sentenza, ed il ricorso;
Lette le conclusioni del S. Procuratore Generale,Alfredo Pompeo Viola, che ha chiesto l’
inammissibilità del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli.