Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32709 del 16/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 32709 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIOLO NICOLA GIUSEPPE N. IL 03/01/1941
avverso la sentenza n. 516/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 15/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
ASTe
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tiM 913
che ha concluso per )
rì,Q.Pfrao,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit itdifensorMvv. 6-Z D.>e4)u

,e(0,ex3ép,Lvio

Qh.e

&

C-Hl

‘5,4 k

e£30-61(0

Data Udienza: 16/07/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con sentenza del 15.10.2013 la Corte di appello di Caltanissetta ha
rigettato perché infondata l’istanza di revisione proposta da RIOLO
Nicola Giuseppe avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di
Palermo in data 23.5.2007, irrevocabile il 10.4.2009, con la quale il

concorso in omicidio in danno di POLIZZI Filippo commesso in Piana
degli Albanesi il 30.1.1989 nonché concorso nella detenzione e porto
illegali di armi comuni da sparo ai fine di commettere il predetto delitto
di omicidio.
2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il condannato, a
mezzo dei difensori di fiducia, deducendo con unico ed articolato motivo
violazione degli artt. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. e 125 c.p.p. in
relazione agli artt. 629,630 co.1 lett.a), 631,637, 640 c.p.p. in quanto il
vaglio che il Giudice è chiamato ad operare sull’ammissibilità dell’istanza
di revisione si traduce nel dovere di ampia verifica della possibile
innocenza del soggetto secondo la regola di giudizio dell’oltre ogni
ragionevole dubbio. Tutto questo comporta che la Corte deputata alla
revisione dovrà dimostrare di aver ponderato, attraverso la motivazione
espressa ed adeguata sugli elementi di novità dedotti, tutte le ragioni
giuridiche di proscioglimento che le nuove prove possono
processualmente indicare. E la Corte territoriale, oltre aver obliato i
precedenti principi, avrebbe anche omesso di valutare compiutamente il
materiale probatorio versato in atti, segnatamente costituito dalla
contestazione elevata a carico del PETTA al momento dell’inizio
dell’azione penale, dalle dichiarazioni quest’ultimo e dalla decisione del
G.U.P. con il quale il PETTA è stato assolto dalla falsa testimonianza
ascrittagli. Decisione, in particolare, che si porrebbe in insanabile
contrasto con la sentenza di condanna sancendo l’inesistenza di
divergenze tra le testimonianze del PETTA e della VICARI, la cui
incompiutezza era stata – invece – valorizzata dalle Corti di Assise.
Ancora, la Corte impugnata avrebbe del tutto taciuto sulle dichiarazioni
del PETTA in ordine agli orari affermando, in contrasto con le risultanze
processuali, la compatibilità tra gli orari di partenza da Palermo del
RIOLO e del PETTA con la consumazione dell’omicidio di cui si tratta.
Infine, l’impugnata sentenza avrebbe taciuto su rilevanti circostanze

1

predetto è stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno per

i

rappresentate

dalle

dichiarazioni

dei

collaboratori

di

giustizia

MANISCALCO Giuseppe e DI MATTEO Mario Santo che hanno escluso
che il RIOLO fosse implicato nell’omicidio, come lo stesso BRUSCA Enzo
Salvatore che lo aveva appreso da ambienti mafiosi.
3.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.

L’istituto della revisione non si configura come impugnazione tardiva
che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo

bensì costituisce un mezzo “straordinario” di impugnazione, che
consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata,
dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di
certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato, quindi, non
può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o
un’inedita disamina del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi
estranei e diversi da quelli definiti nel processo (Cass. Sez. 6, n. 18338
del 10/03/2003, Cesarano, Rv. 227242).
5.

In tema di revisione per contrasto di giudicati, premesso che le
situazioni di contrasto non sono definibili in numero chiuso, potendo
essere le più varie, esse non possono ravvisarsi sulla sola base di un
contrasto di principio fra due sentenze, ma devono essere tali da
dimostrare, rispetto alla sentenza di condanna, una diversa realtà
fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza ed idonea a
scagionare il condannato (Cass. Sez. 6, n. 10916 del 07/02/2006, P.G.
in proc. Spadaro, Rv. 233733); ancora, il concetto di inconciliabilità fra
sentenze irrevocabili di cui all’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc.
pen., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le
valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una
oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse
sentenze (Cass.Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061).

6.

L’assenza di tale contrasto tra giudicati è stata ineccepibilmente
giustificata dalla Corte territoriale.

7.

La Corte impugnata ,invero, premesso il compendio probatorio posto
a base della condanna del RIOLO, ha rilevato che la istanza di revisione
proposta si basa sulla denuncia del contrasto di giudicati tra la sentenza
di condanna all’ergastolo e quella con la quale, in data 2.11.2006, il
G.U.P. del Tribunale di Palermo ha assolto Giuseppe PETTA dal reato di
falsa testimonianza per il fatto di aver affermato dinanzi alla Corte di
assise che RIOLO si trovava in sua compagnia il giorno in cui fu eseguito

2

definitivamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto,

l’omicidio POLIZZI, assumendosi – dal ricorrente – così essere stata
dimostrata la prova d’alibi offerta dal PETTA della cui testimonianza è
stata esclusa la falsità; ed ha escluso la esistenza di contrasto tra
giudicati osservando che la citata sentenza del GUP di Palermo non si
fonda sul positivo accertamento della veridicità delle dichiarazioni di
PETTA ma sulla insufficienza degli elementi che dovrebbero provare la
falsità della sua deposizione, ai sensi dell’art. 530 co. 2 c.p.p.. Né la
affermazione della responsabilità del RIOLO si fonderebbe sulla falsità

ricostruzione da questi data, sulle parziali divergenze con quella della
VICARI proprio sui punti in cui PETTA sembra eccessivamente preciso a
distanza di tanto tempo e comunque sulla compatibilità di massima e
per grandi linee della ricostruzione risultante dalle dichiarazioni di costui
e della VICARI con quelle ampiamente riscontrate dei collaboratori di
giustizia BRUSCA Giovanni e DI MAGGIO Baldassarre.
8.

Del resto, come correttamente osservato dal P.G. di udienza, la
vicenda processuale dedotta in termini di incompatibilità dal ricorrente è
stata già valutata nel corso del processo che ha portato alla condanna
del ricorrente, essendo stata considerata sostanzialmente neutra
rispetto al tema dell’accusa ed avendo la Corte territoriale – come si
osserva nella sentenza di legittimità che ha definito il processo e che
risulta in atti, costituendone indefettibile presupposto – correttamente
ritenuto la compatibilità degli orari e la non ostatività della sentenza di
proscioglimento (v. pag.117/118 della sentenza di legittimità n.
30907/2009 del 10 aprile 2009): il RIOLO è stato condannato per aver
partecipato all’omicidio avendo fornito la sua abitazione come base
logistica, luogo di riunione, di attesa della battuta e di partenza per
l’azione di fuoco e – come osserva la sentenza della Corte di assise di
appello del 23.5.2007 – che il delitto sia poi avvenuto dopo pochi minuti
o dopo qualche ora dal momento in cui i killer avevano lasciato la sua
casa non era circostanza che lo riguardasse, avendo dato un utile
apporto all’iter criminoso (v. pg. 518/519 della sentenza della Corte di
assise di appello del 23.5.2007).

9.

In altri termini, né il proscioglimento del PETTA dalla falsa
testimonianza si poggia sull’accertata verità del fatto da lui riferito
(ovvero che il RIOLO era con lui al momento dell’agguato omicidiario),
né – in ogni caso – la eventuale verità di questo è incompatibile con la
ritenuta partecipazione del RIOLO all’omicidio. Di tanto se ne ha

3

dell’alibi offerto dal PETTA ma sulla dubbia attendibilità della

contezza definitiva dallo stesso esito del processo del quale è stata
chiesta la riapertura.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 16.7.2014.

10.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA