Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32708 del 16/07/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32708 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

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P, G-

6l3 C C- At(214k,D

avverso la sentenza n. 960/2012 GIP TRIBUNALE di
ASTRO VILLARI, del 16/01/2013
C._14
264-0
visti gli atti, a sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. /11.k,.2 NACl4 -51-49
che ha concluso per Aet ta,r(- 59LA-e- 0115Q-2-rsc. it^ -2-14-2-14

Udito, per la parte civile, l’Avv
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4.1<-049 oe-tX rift 12-L2 N 2-51-3 it,q • -e, Data Udienza: 16/07/2014 ì Considerato in fatto e ritenuto in diritto 1. Con sentenza del 16.1.2013 il G.I.P. del Tribunale di Castrovillari ha dichiarato CHIARELLA Leonardo responsabile del reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90, riconosciuta l'ipotesi lieve di cui al comma quinto, in relazione al trasporto ed alla detenzione illecite di gr.0,4 di cocaina e 50 ( dalle quali potevano ricavarsi 765,6 d.m.s.), e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo mancanza, contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della ipotesi lieve, contraddittoriamente giustificata dalla quantità non rilevante della sostanza rinvenuta unitamente allo stato di tossicodipendenza dell'imputato, secondo una atomistica e non consentita valutazione che, oltretutto, non ha tenuto conto del grado di purezza della sostanza e della modalità professionali dell'azione. 3. Il ricorso deve essere convertito in appello. 4. Il ricorso per cassazione che denuncia anche il vizio di motivazione della sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato non può essere proposto "per saltum", ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione, e quindi, se proposto, deve essere convertito in appello (Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. Alias Zaratye Huaman e altro,Rv. 242789); ed il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza emessa in giudizio abbreviato si converte in appello nel caso in cui per uno dei capi della sentenza sia proponibile, per il pubblico ministero, l' appello (Sez. 3, n. 29989 del 13/07/2011,Pg in proc. B.,Rv. 251003). 5. In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, così come modificata dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, costituisce un'autonoma figura di reato e non più una circostanza attenuante (Cass. 16/01/2014 Rv. 258773 Sez. 6, n. 5143 del Imputato: Skiri Mourad) e la norma introdotta dal D.L. n. 146 del 2013 è rimasta inalterata dopo la sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014 che, dichiarando l'illegittimità per motivi procedurali degli artt. 4-bis e 4 - vicies del D.L. n. 272 del 2005 (conv. in legge n. 49 del 2006), ha ripristinato il testo originario dell'art. 73 del 1 223 capsule contenenti ciascuna gr. 0,22 di eroina per complessivi gr. d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, senza coinvolgere la modifica del comma quinto, stabilita con disposizione successiva a quella colpita da censura e da essa indipendente (Conff. nn. 11128 e 13903 del 2014, non mass.) (Cass. Sez. 6, n. 14288 del 08/01/2014, Cassanelli, Rv. 259058). Sicchè, il ricorso del P.G., avente ad oggetto la qualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie autonoma ex art. 73 co. 5 DPR n. 309/90, deve essere convertito in appello. P.Q.M. Converte il ricorso in appello ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per il giudizio. Così deciso in Roma 16.7.2014. 6.

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