Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32707 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32707 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTAGLIA MASSIMO N. IL 16/05/1962
avverso la sentenza n. 232/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21.2.2012 la Corte di appello di Perugia, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Orvieto , applicata la contestata recidiva
reiterata, condannava alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione Battaglia
Massimo, imputato del reato previsto dall’art.9 legge n.1423 del 1956 perché,
essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, contravveniva agli obblighi
allontanandosi dal Comune di residenza. In Città della Pieve il 18.6.2003.

appello non ha rilevato l’intervenuta prescrizione del reato; 2) insufficienza della
motivazione poiché la Corte di appello non dà conto dell’iter logico seguito nel
ritenere la consumazione del reato e la congruità della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.11 termine di prescrizione non è decorso in ragione della contestata e
ritenuta recidiva prevista dall’art.99 comma 4 cod.pen. che determina un
aumento di due terzi del termine di prescrizione a norma dell’art.161 comma 2
cod.pen., con conseguente scadenza al 18.6.2013.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza del requisito di
specificità dei motivi, tenuto anche conto che l’appello era stato proposto
unicamente con riguardo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche
e che la sentenza di appello contiene specifica e dettagliata motivazione al
riguardo.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Battaglia Massimo deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro tl

i
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013

Avverso la sentenza il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) il giudice di

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