Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32706 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32706 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCANU DEBORA N. IL 14/02/1972
avverso la sentenza n. 7705/2010 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
25/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25.11.2011 il Tribunale di Monza dichiarava Scanu
Debora responsabile del reato previsto dall’art.659 cod.pen. , commesso
in Meda il 25.7.2010 e la condannava alla pena di euro 800 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore proponeva appello, qualificato ricorso
per cassazione in ragione della inappellabilità delle sentenze di condanna
alla pena dell’ammenda, con il quale censurava il trattamento
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso
per difetto di legittimazione del difensore ricorrente, non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. la ricorrente Scanu Debora deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013
sanzionatorio applicato all’imputata.