Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32705 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32705 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALIA ARTURO GIOVANNI N. IL 05/09/1984
avverso la sentenza n. 294/2004 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.1.2012 la Corte di appello di Cagliari sez. dist. di
Sassari confermava la sentenza del Tribunale di Nuoro, emessa all’esito
del giudizio abbreviato, che condannava Calia Arturo Giovanni per i reati
di concorso nella detenzione e porto illegale di un fucile Beretta cal.12
con matricola abrasa, e ricettazione della medesima arma.
Avverso la sentenza il difensore ricorre per erronea applicazione della

nella parte in cui ha ritenuto la consapevolezza dell’imputato della
presenza dell’arma all’interno della autovettura da lui occasionalmente
guidata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I giudici di merito hanno ritenuto che l’imputato fosse consapevole
della presenza del fucile, occultato sotto la moquette del portabagagli,
per il fatto che egli era il conducente dell’autovettura, che altre cartucce
si trovano all’interno del cruscotto dell’auto e per il “maldestro tentativo”
di allontanarsi adducendo di doversi recare presso la propria abitazione
per ritirare l’inesistente “foglio rosa”. La motivazione è priva di vizi logici
ed incensurabile nel merito. I motivi di ricorso propongono una diversa
valutazione ed interpretazione dei fatti fattuali non consentita nel giudizio
di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione della prescrizione
successivamente maturata.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Calia Arturo deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro Kalla Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.

legge penale e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione

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