Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3270 del 06/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3270 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZIERI MARIA ANTONIETTA N. IL 30/04/1974
avverso la sentenza n. 1814/2013 TRIBUNALE di TORINO, del
09/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 06/12/2013

Rizzieri Maria Antonietta, ricorre per cassazione avvero la sentenza, emessa ai sensi dell’art.
dell’art. 444 c.p.p. il 9/16.4.2013 del tribunale di Torino in composizione monocrtica che applicava
alla prevenuta la pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di tentata
rapina impropria ex art. 628 comma 2 c. .p., contestando la mancata prevalenza delle attenuanti
generiche sulla recidiva specifica infra – quinquennale contestata.
Il ricorso non merita accoglimento perchè inammissibile nella prospettiva della tipologia del
giudizio concordato con il P.M.
invero secondo la giurisprudenza di questa Corte, la finalità e la struttura del cosiddetto
patteggiamento sono incompatibili con la previsione di una legittimazione ad impugnare in
cassazione il provvedimento che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena così come concordemente indicata dalle parti – e abbia escluso, nel contempo, che allo stato degli
atti, sussistessero le condizioni per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla
aggravante contestata. Invero l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far
valere qualunque eccezione relativa a nullità per vizi tra l’alto afferenti alla motivazione o
quant’altro diversi da quelli attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa
prestato.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso,
l’imputato che lo ha proposto deve essere condannati al pagamento delle spese del procedimento,
nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte
cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa
delle ammende della somma di millecinquecento euro, così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di millecinquecento ( 1.500,00 ) euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 6.12.2003

Letti gli atti,
impugnata, il ricorso;
Letta la richiesta del S. Procuratore Generale, Fulvio Baldi,per l’inammissibilitàtto del ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli:

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