Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32699 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32699 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRANGIO FRANCESCO N. IL 10/07/1980
avverso la sentenza n. 2176/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 03/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3.5.2012 la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava
inammissibile l’appello proposto da Strangio Francesco avverso la sentenza del
Tribunale di Locri che, riconosciuta la recidiva, lo aveva condannato per il reato
previsto all’art. 9 comma 2 legge n.1423 del 1956 ( violazione della prescrizione
di osservare la legge), e per il reato previsto dall’art.116 comma 1
cod.strada.Commessi il 29.6.2008
Avverso la sentenza il difensore ricorre per violazione di legge e manifesta
motivazionale dell’impugnata pronuncia”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice di secondo grado ha ritenuto inammissibile l’atto di appello
“perché si limita a enunciare la mancanza dell’elemento psicologico e a chiedere
la concessione delle attenuanti generiche, del minimo della pena e della
sospensione condizionale senza indicare alcun elemento concreto a sostegno di
tali circostanze (in particolare non viene spesa alcuna argomentazione per
superare l’ostacolo ad un trattamento sanzionatorio più mite costituito dai gravi
precedenti penali risultanti a carico dell’imputato)”. La dichiarazione di
inammissibilità dell’ impugnazione pronunciata dal giudice di appello è motivata
e conforme al disposto dell’art.581 lett.c) cod.proc.pen. secondo cui i motivi
posti a sostegno dell’atto di impugnazione non possono esaurirsi nelle
“richieste” ( costituente requisito autonomo dell’atto ex art.581 lett.b)
cod.proc.pen.) ma devono sostanziarsi nella “indicazione specifica delle ragioni di
diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Il ricorso proposto ha natura meramente assertiva, non enunciando quali
siano in concreto “gli specifici ed articolati motivi di gravame” non considerati
nella sentenza impugnata. A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente
Strangio Francesco deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore
della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.
illogicità della motivazione eccependo “l’assoluta loconicità del percorso