Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32696 del 18/07/2014
Penale Ord. Sez. 2 Num. 32696 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CAMMINO MATILDE
ORDINANZA
sull’istanza di sospensione del provvedimento in relazione al quale è stato presentato
ricorso straordinario ai sensi dell’art.625-bis cod.proc.pen. (n.23117/2014 R.G.), la cui
trattazione è fissata per il 23 settembre 2014, istanza formulata nell’interesse di
PACI Eddy n. La Hestre (Belgio) il 15 settembre 1963
La Corte,
visti gli atti;
Data Udienza: 18/07/2014
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
rilevato che:
con sentenza in data 4 aprile 2014 la Sesta sezione penale di questa Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Paci Eddy avverso la
sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 24 febbraio 2014 con la quale è
stata ordinata la consegna del Paci in favore dell’Autorità giudiziaria belga (Procura di
Mons) con riferimento al mandato di arresto europeo emesso il 10 ottobre 2013
nell’ambito del procedimento intentato dal Procuratore del Re di Mons in relazione al
Lbu
reato di riciclaggio commesso tra il 7 agosto 2002 e il 19 luglio 2007, subordinando la
consegna alla condizione che il Paci, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia
per espiare, in ipotesi di condanna, la pena detentiva eventualmente inflitta
dall’Autorità giudiziaria belga;
–
il Paci, tramite il suo difensore avv. Vincenzo Di Nanna del foro di Teramo, ha
presentato ricorso straordinario, ai sensi dell’art.625-bis cod.proc.pen., per errore di
trattazione in camera di consiglio è stata fissata per il 23 settembre 2014;
–
il difensore di Paci Eddy ha chiesto, ai sensi dell’art.625-bis, comma 2,
cod.proc.pen., nell’interesse del suo assistito -sia contestualmente alla presentazione
del ricorso straordinario, sia con successivo e separato atto inviato tramite fax in data
15 luglio 2014 a questa Seconda sezione penale- la sospensione dell’esecuzione della
sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 24 febbraio 2014 almeno fino
all’udienza del 23 settembre 2014, anche per consentire al ricorrente di parteciparvi e
di esercitare il suo diritto alla difesa, osservando che l’esecuzione della sentenza è
stata sospesa dalla stessa Corte territoriale fino alla data del 14 luglio 2014 e che
sussiste la qualificata possibilità di accoglimento del ricorso straordinario;
ritenuto che la decisione sull’istanza di sospensione non può che essere basata
su una valutazione sommaria e allo stato degli atti (Cass. sez.I 7 luglio 2010 n.33533,
Esti), e che nel caso in esame non si riscontrano elementi di immediata evidenza che
consentano di ravvisare un caso di eccezionale gravità, tale da legittimare la richiesta
di sospensione degli effetti della sentenza della Corte di appello di L’Aquila in data 24
febbraio 2014;
P.Q.M.
rigetta l’istanza di sospensione formulata ex art.625-bis. Comma 2, cod.proc.pen.
nell’interesse di Paci Eddy con riferimento al ricorso straordinario proposto
nell’interesse dello stesso Paci Eddy (n.23117/2014 R.G.), la cui trattazione in camera
di consiglio è fissata per il 23 settembre 2014.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2014
Il cons. relatore
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
fatto della predetta sentenza emessa dalla Sesta sezione penale e l’udienza di