Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32694 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32694 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARCELLATO GIULIO N. IL 06/02/1958
avverso la sentenza n. 159/2008 TRIBUNALE di GORIZIA, del
24/06/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.6.2009 il Tribunale di Gorizia dichiarava Barcellato
Giulio colpevole del reato previsto dall’art.651 cod.pen. e lo condannava alla
pena di euro 150 di ammenda.
Avverso la sentenza il difensore ha proposto appello, convertito in ricorso
per cassazione, chiedendo la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
maturata alla data del 18.7.2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO

impugnata, limitandosi a dedurre che, successivamente alla pronuncia di essa, è
venuta a maturazione il termine di prescrizione.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un
valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare
le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., tra le quali specie
la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con
il ricorso. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Barcellato Giulio deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto
soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di
euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.

Il ricorso è inammissibile poiché non contiene alcuna censura alla sentenza

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