Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3269 del 05/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3269 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PIROZZI Aniello, nato il 04/09/1967,
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli
1’8.4.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Alfredo Viola, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Procolo Ascolese, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Pirozzi Aniello – indagato sottoposto alla misura cautelare della
custodia in carcere per i delitti di ricettazione e rapina a mano armata (in
danno di una gioielleria di Frattamaggiore), in concorso con altre persone
– ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di
Napoli dell’8.4.2013, che ha confermato l’ordinanza applicativa della
misura cautelare emessa nei suoi confronti dal G.I.P. di Napoli in data
8.3.2013.

Data Udienza: 05/12/2013

Il ricorrente deduce:
1) la violazione degli artt. 125, comma 3, e 273 cod. proc. pen., per
la mancanza e/o apparenza della motivazione in ordine alla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato: lamenta, in
proposito, che il Tribunale non avrebbe considerato una serie di
circostanze oggettive che scagionerebbero il Pirozzi, quali le
caratteristiche della camicia indossata dal medesimo il giorno della

dell’esercizio commerciale, le soste effettuate dall’autovettura Rover del
presunto complice Capasso Vincenzo (che – all’epoca del delitto – era
controllata dalla P.G. tramite GPS): nessuna di tali risultanze
convaliderebbero l’ipotesi della partecipazione del Pirozzi alla rapina;
2) la violazione degli artt. 125, comma 3, e 274 cod. proc. pen., in
ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, che
il Tribunale avrebbe desunto, del tutto apoditticamente, dai soli
precedenti penali dell’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, prospettando critiche
di merito avverso la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale.
Invero, col primo motivo il ricorrente si duole dell’errore in cui
sarebbe in corso il Tribunale nell’aver ritenuto la sussistenza di gravi
indizi di colpevolezza nei confronti del Pirozzi. Ma il Tribunale ha spiegato,
con motivazione completa e logica, le ragioni del riconoscimento del
Pirozzi come uno degli autori della rapina; ha spiegato il significato delle
soste e dei movimenti – proprio il giorno in cui la rapina è stata
consumata – dell’autovettura del Capasso (monitorata dalla P.G. tramite
GPS), sulla quale viaggiava il Pirozzi (avvistato e riconosciuto dai
Carabinieri), nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo e nei pressi della
gioielleria dove è stato consumato il delitto; ha posto in luce come i
Carabinieri, nel visionare il sistema di video-sorveglianza dell’esercizio
commerciale, abbiano riconosciuto il Pirozzi come uno degli autori della
rapina; ha spiegato, infine, come l’orario impresso sui filmati della videosorveglianza fosse spostato di circa sette ore rispetto all’orario reale,
finendo così per coincidere con l’orario dei richiamati movimenti

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rapina, l’orario del delitto risultante dal sistema di videosorveglianza

dell’autovettura sulla quale viaggiava l’indagato nei pressi del luogo del
delitto.
Le critiche mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato puntano
a riproporre alla Corte le questioni di merito già sottoposte al giudizio del
Tribunale, che sono inammissibili in sede di legittimità.
Così come sono inammissibili le censure mosse dal ricorrente, col
secondo motivo di ricorso, alla valutazione del Tribunale circa la

merito congruamente motivato il loro apprezzamento alla luce della
capacità a delinquere dell’indagato e dei suoi precedenti penali.
Va ricordato che compito della Corte di cassazione non è quello di
condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella
decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli
elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di
sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai
giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241;
Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938), dovendo invece la Corte di
legittimità limitarsi a controllare che se costoro hanno dato conto delle
ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso
manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia
mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come
dianzi detto, nel caso di specie è dato ricontrare.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà
del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato

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sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, avendo i giudici di

trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del
citato articolo 94.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende. Si provveda a norma dell’articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.

Penale, il 5.12.2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

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