Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32689 del 15/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32689 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Genova, nei confronti di:
Coello Gomez Anibal Fernando, nato in Equador il 29.11.1993;
avverso l’ordinanza del 17/05/2013 del G.U.P. del Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio al G.U.P. del Tribunale di Genova.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17.05.2013 il G.U.P. del Tribunale di Genova dichiarò
la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Coello Gomez Anibal
Fernando con

restituzione degli

atti

al

P.M.

per contraddittorietà

dell’imputazione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Genova deducendo l’abnormità del provvedimento, perché vi sarebbe stata
una legittima contestazione alternativa e comunque non è precisato
nell’ordinanza quale sarebbe il profilo di contraddittorietà dell’imputazione, sicché
il P.M. non potrebbe porvi rimedio.

Data Udienza: 15/07/2014

3. Con memoria in data 29.4.2014 il difensore dell’imputato ha chiesto il
rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha chiarito che è abnorme il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare, a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio contenente
un’imputazione alternativa, dichiari la nullità della richiesta dopo aver

imputazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26527 del 04/05/2007 dep. 09/07/2007
Rv. 237265).
Infatti, in presenza di una condotta dell’imputato tale da richiedere un
approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei
fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio,
di imputazioni alternative, sia nel senso di più reati, sia di fatti alternativi, in
quanto tale metodo risponde a un’esigenza della difesa, posto che l’imputato è
messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si
svilupperà il dibattito processuale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2112 del
22/11/2007 dep. 15/01/2008 Rv. 238636).

2. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Genova per l’ulteriore corso.

Così deciso il 15/07/2014.

inutilmente invitato il pubblico ministero ad operare la scelta tra le due

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