Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32689 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32689 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SERGI PAOLO N. IL 18/09/1942
avverso la sentenza n. 1662/2011 TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, del 10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.2.2012 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava Sergi
Paolo colpevole del reato previsto dall’art.3 bis legge n.575 del 1965
(inottemperanza all’ordine di deposito della cauzione) condannandolo alla pena
di mesi 6 di arresto.
Avverso la sentenza l’imputato dichiara di proporre ricorso per cassazione,
riservando al proprio difensore di fiducia la presentazione dei motivi, in realtà
mai depositati.

La mancata presentazione dei motivi determina l’inammissibilità
dell’impugnazione ai sensi degli artt. 591 comma

1

lett.c) e 581 lett.c)

cod.proc.pen.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Sergi Paolo deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto
soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

e condanna il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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