Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32687 del 15/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32687 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VISCONTI LUIGI N. IL 20/09/1953
avverso la sentenza n. 4642/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 15/05/2013
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13.4.2012 la Corte di appello di Palermo
confermava la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato
Visconti Luigi colpevole dei reati previsti dagli artt. 4 legge n.895 del
1967 e art.4 legge n.110 del 1975, condannandolo alla pena di mesi 10
di reclusione.
Avverso la sentenza Visconti Luigi personalmente ricorre per i
fede dell’imputato; 2) violazione di legge e vizio logico della motivazione
nella parte in cui sono state negate le attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché propone valutazioni di merito in
ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato escluse nel
giudizio di legittimità; è manifestamente infondato con riferimento al
diniego delle attenuanti generiche, argomentato dal giudice di merito con
motivazione priva di vizi logici.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente Visconti Luigi deve
essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il
presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013
seguenti motivi: 1) la Corte di appello non ha tenuto conto della buona