Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32686 del 15/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32686 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANGELO SALVATORE N. IL 18/06/1976
avverso la sentenza n. 711/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
28/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 15/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.6.2012 la Corte di appello di Salerno riduceva ad
anni due di reclusione ed euro 1000 di multa la pena inflitta dal Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera a D’Angelo Salvatore,
imputato dei reati di detenzione di due fucili a canne mozze con matricola
abrasa oltre a cartucce di vario calibro, e di ricettazione delle medesime
armi.

o errata valutazione di elementi che potevano condurre ad una pronuncia
più favorevole mediante la concessione di attenuanti generiche,
trattandosi di imputato incensurato, con personalità criminale sbiadita
dall’atteggiamento di collaborazione mostrato al momento della
perquisizione, ed in mancanza di elementi atti a collegare il ricorrente ad
ambienti criminali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di concessione delle
attenuanti generiche considerata la natura particolarmente allarmante
della condotta dell’imputato in relazione alla elevata potenzialità offensiva
delle armi illegalmente detenute, ed ha comunque valutato
l’incensuratezza dell’imputato ai fini della commisurazione della pena ai
sensi dell’art.132 cod.pen. La motivazione è priva di vizi logici e le
censure contenute nel ricorso sono inammissibili per manifesta
infondatezza o perché attinenti al merito.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente D’Angelo Salvatore
deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e,
sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della
Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15.5.2013.

Avverso la sentenza i difensori ricorrono per i seguenti motivi:omessa

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