Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32686 del 11/07/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32686 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Strano Vito nato a Calatabiano il 18/2/1960
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania, sezione del riesame in data
13/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;

Data Udienza: 11/07/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2/12/2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catania disponeva l’applicazione della misura della custodia
cautelare in carcere nei confronti di Strano Vito in ordine ai reati di tentata
estorsione aggravata ex artt. 56, 81, 629 comma 2 cod. pen. e furto
aggravato ex artt. 624, 627 nn. 2 e 7 cod. pen. entrambi i reati aggravati ai
sensi dell’art. 7 legge n. 203 del 1991.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato
1

vQ7-

contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
1.2.

Il Tribunale di Catania, sezione del riesame, respingeva l’istanza

proposta, confermando l’ordinanza impugnata.

2.

Ricorreva per Cassazione l’indagato, per mezzo del suo difensore di

fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 56

comma 3 cod. pen. Si duole, al riguardo, della mancata configurazione
dell’ipotesi della desistenza volontaria, per essere stati gli automezzi rubati
restituiti in modo volontario all’esito di una libera scelta dei soggetti agenti.
2.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.
proc. pen. e 624, 625 cod. pen. Si lamenta dell’avvenuta individuazione
nella persona dell’attuale ricorrente del mandante del furto degli
automezzi, ipotesi priva di qualsiasi elemento oggettivo che possa
assurgere al rango di indizio.
2.3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod.
proc. pen. e 56, 629 cod. pen. Si rappresenta, al riguardo, che il ricorrente
non ha avuto alcun ruolo nella vicenda ed è stato tirato in ballo dal Ferretti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, pertanto,

dichiarato inammissibile.
È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di
questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l’orientamento di questa
Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di
Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle
vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di
riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso
l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,
trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile

2

POd

del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché
del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è,
perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di
verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di
carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto
incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni
giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di
illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine

giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli,
Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760). Inoltre il controllo di
legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la
congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che
collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza
dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo,
stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo
del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle
fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio,
quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e
giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione
dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando
non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato, restando
ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della
motivazione sulle questioni di fatto. (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998,
Barbaro, Rv. 210566). Non possono essere dedotte come motivo di ricorso
per cassazione avverso il provvedimento adottato dal tribunale del riesame
pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento,
rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in
alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale,
come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata
ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad
esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della
richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla
verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a
sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art.
309, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003,

3

p(o

Marchese, Rv 227110).
Tanto precisato, sul caso di specie deve rilevarsi quanto segue. Il
provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso.
Specificamente nell’ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza
del presupposto cautelare di cui all’art. 273 cod. proc. pen., sul quale si
concentra il ricorso, rilevandosi come i fatti enunciati nella provvisoria
imputazione emergano dalle dichiarazioni delle persone offese e dai

riguardo a quanto eccepito nel primo motivo di ricorso, nel provvedimento
impugnato si è dato atto, con motivazione che non si presta a censure di
legittimità, come il furto dei due automezzi ai danni della ditta Caruter srl
fosse fin dall’inizio preordinato ad esercitare una pressione intimidatoria sul
titolare della ditta Caruso Massimo con la duplice finalità di conseguire dallo
stesso una somma di denaro per addivenire alla restituzione dei mezzi
sottratti nonché con quella di fare assumere il figlio dell’attuale ricorrente
presso la suddetta ditta. Viene, altresì, evidenziato, sulla base di
valutazioni di fatto non censurabili in questa sede, come dal contenuto del
dialogo spontaneamente registrato da Agnello Ada sia emersa la riferibilità
della pretesa estorsiva, oltrechè al Ferretti, all’attuale ricorrente, con
esplicito riferimento all’assunzione presso la ditta del figlio di quest’ultimo.
Viene dato atto di come la ricostruzione dei fatti emergente dalla
trascrizione del citato dialogo e le dichiarazioni rese dalla Agnello
coincidano perfettamente con quanto riferito da Caruso Massimo.
Quanto poi al mancato riconoscimento dell’ipotesi della desistenza
volontaria, di cui si occupa il primo motivo proposto, nel provvedimento
impugnato si rinviene un’esaustiva motivazione, facendosi riferimento ad
un’azione delittuosa che era stata posta in essere attraverso la formulazione
di una duplice pretesa estorsiva. La decisione sul punto risulta
perfettamente in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte,
condivisa dal Collegio, in base alla quale la desistenza volontaria,
disciplinata dal comma terzo dell’art. 56 cod. pen., si verifica quando la
determinazione dell’agente di interrompere l’azione non subisce l’incidenza
di fattori esterni, idonei ad interferire con la scelta adottata (sez. 2 n.
35764 del 23/4/2003, Rv. 228304; sez. 4 n. 32145 del 24/6/2010, Rv.
248183). Nel caso di specie, invece, si è dato atto di come anche dopo la
restituzione degli automezzi gli indagati non avevano affatto desistito dal
proposito di conseguire i pretesi benefici economici, essendosi poi

4

contenuti di un’intercettazione ambientale; segnatamente e con specifico

definitivamente interrotta la condotta criminosa solo in seguito
all’intervento degli inquirenti.
Ed anche riferimento all’individuazione nello Strano Vito del
mandante dei fatti descritti nella provvisoria imputazione e quindi della
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso dello stesso
nei suddetti delitti, il provvedimento impugnato contiene un’esaustiva
motivazione priva dei vizi lamentati, facendosi riferimento ad un precedente

oggetto proprio la richiesta di assunzione degli figlio dello Strano,
circostanza a cui si è fatto riferimento nel dialogo fra l’Agnello ed il Ferretti.

4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché al
pagamento in favore della cassa delle ammenda della somma di C
1.000,00.
4.1. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma
1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle
ammende della somma di C 1.000,00.
Si provveda a norma dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale.

Così deliberato in camera di consiglio, 11 luglio 2014

Il esidente
rrelli Palombi di Montrone

5

incontro avvenuto fra l’attuale indagato e Caruso Massimo avente ad

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA